Normativamente si prevede che la Consob, per quanto riguarda il proprio sostegno economico, stabilisca annualmente la cifra delle quote che le devono essere versate dagli enti sotto il suo controllo – c.d. contributo di vigilanza.
A tal fine è stata emanata la delibera del 10 dicembre 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2025, valida per il 2025.
La delibera fissa:
La notifica di pagamento viene inviata all'indirizzo dei soggetti obbligati al versamento nei quindici giorni precedenti la scadenza. Il versamento si realizza tramite il sistema PagoPA.
Le direttive per effettuare il pagamento e i servizi di supporto per situazioni di non ricezione della notifica PagoPA sono disponibili in una sezione dedicata sul sito web ufficiale della Consob.
I soggetti non residenti hanno possibilità di fruire dell'opzione di pagare tramite bonifico bancario, utilizzando le coordinate bancarie fornite nella notifica di pagamento, qualora il pagamento attraverso PagoPA non sia fattibile.
Le indicazioni sulla causale del pagamento da inserire nel bonifico bancario devono seguire obbligatoriamente questo schema: "codice causale"_2025_"codice utente"_"codice pagamento".
La notifica di pagamento per i contributi dovuti da soggetti non residenti viene inviata all'indirizzo di questi ultimi nei quindici giorni precedenti alla scadenza.
Tra i soggetti che devono versare il contributo rientrano:
Questi sono quelli registrati alla data del 2 gennaio 2025 nel registro stabilito dal D.Lgs. n.39/2010, che alla stessa data:
La Consob specifica che per le società di revisione il contributo si applica:
La misura della contribuzione dovuta da ciascuna categoria di soggetti vigilati nonché i termini di versamento della contribuzione sono contenuti nell’apposito allegato alla delibera del 10 dicembre 2024.
La Consob comunica che, per quanto riguarda l'entità del contributo, si conferma la vigenza delle tariffe applicate nel 2024, con l'aggiunta di un aumento corrispondente al tasso di inflazione previsto (2,0%).
Le opzioni di pagamento descritte nella delibera sono obbligatorie. La mancata esecuzione del pagamento entro la data limite determinerà l'inizio del processo di recupero forzato secondo l'articolo 40 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724, oltre alla tassazione degli interessi di ritardo secondo le norme vigenti.
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