Contributo di solidarietà. Ulteriori chiarimenti dal Lavoro
Pubblicato il 18 novembre 2014
Il 14 novembre 2014 il Ministero del Lavoro ha emanato la
circolare n. 28 recante
“precisazioni e indicazioni operative sulla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà - Art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 148/1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 236/1993 e successive modifiche e integrazioni”.
Il nuovo documento annulla e sostituisce la precedente circolare n.
26 del 7 novembre, contenente appunto le indicazioni per le aziende che stipulano
contratti di solidarietà di tipo b), per accedere al
contributo previsto dal suddetto articolo 5 del Dl 148/93.
Nella nuova circolare, il Ministero fornisce alcuni chiarimenti circa la
procedura di attribuzione del contributo di solidarietà.
È specificato che anche i dipendenti interessati dal contributo di solidarietà devono avere un’anzianità aziendale non inferiore a 90 gg alla data di inizio del regime di solidarietà e sarà cura delle Dtl verificare tale periodo di anzianità e l’ingresso nel regime di solidarietà alla maturazione del novantunesimo giorno.
Con riferimento all’impresa cedente – caso di trasferimento d’azienda – l’anzianità aziendale può essere valutata cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle due diverse imprese. Lo stesso criterio vale nel caso di successione di appalti.
Altre precisazioni riguardano i lavoratori assunti con contratti a termine, con contratto di inserimento e gli apprendisti. Anche a tali lavoratori si può applicare il regime di solidarietà e corrispondere il relativo contributo per tutta la durata del regime di solidarietà, ma non oltre il termine di scadenza del rapporto di lavoro, e a condizione che la riduzione dell’orario di lavoro concordata non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi, lì dove previsti dalla fattispecie contrattuale applicata.