Dal 3 maggio 2022 via alle domande per i commercianti al dettaglio che intendono richiedere il contributo a fondo perduto previsto a sostegno delle attività particolarmente colpite dall'emergenza covid. E' quanto stabilisce il Ministero dello sviluppo economico rendendo operativo il Fondo per il rilancio delle attività economiche a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio con il quale sono stati messi a disposizione 200 milioni di euro per l'anno 2022.
In particolare, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del D.L. n. 4/2022, con il decreto 24 marzo 2022 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al beneficio. Il decreto definisce, altresì, le modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato, le specificazioni relative alle verifiche e ai controlli da effettuarsi sui contenuti delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti nonché al recupero della medesima nei casi di revoca.
Nella disamina che segue si fornisce un quadro di sintesi delle principali indicazioni sul contributo.
Beneficiari del contributo, a norma dell’articolo 2 del D.L. n. 4/2022 convertito, sono i soggetti che svolgono in “via prevalente” le attività identificate dai seguenti codici Ateco:
Codice ATECO |
Descrizione |
47.19 - Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati |
47.19.1 Grandi magazzini 47.19.2 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 47.19.9 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari |
47.30 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati |
47.30.0 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione |
47.43 - Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati |
47.43.0 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati |
47.5 - Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati |
47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati 47.52 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati 47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati 47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati |
47.6 - Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati |
47.61 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati 47.62 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati 47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati 47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati |
47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati |
47.71.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 47.71.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 47.71.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 47.71.4 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 47.71.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte |
47.72 - Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati |
47.72.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 47.72.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio |
47.75 - Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati |
47.75.1 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale 47.75.2 Erboristerie |
47.76 - Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati |
47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante 47.76.2 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici |
47.77 - Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati |
47.77.0 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria |
47.78 - Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati |
47.78.1 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 47.78.3 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria 47.78.4 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 47.78.5 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 47.78.6 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 47.78.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari |
47.79 - Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi |
47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 47.79.2 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 47.79.3 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 47.79.4 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet) |
47.82 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature |
47.82.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie |
47.89 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti |
47.89.0 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti |
47.99 - Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati |
47.99.1 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) 47.99.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici |
Per poter beneficiare del contributo i soggetti interessati devono soddisfare alcuni requisiti necessari. In primo luogo, le imprese devono:
Alla data di presentazione della domanda, poi, le medesime imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Anche per il contributo in esame occorre far attenzione ai limiti degli aiuti di Stato. Infatti, il contributo è concesso nei limiti e alle condizioni di cui alla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni.
I criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione delle domande sono stati definiti dal decreto direttoriale 24 marzo 2022. In particolare, le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del D.L. n. 4/2022 presentano al Ministero dello sviluppo economico l’istanza, sulla base di un apposito modello (allegato 1 al decreto), esclusivamente in via telematica, mediante la procedura informatica disponibile sul sito istituzionale del Mise (www.mise.gov.it). Attenzione che ciascun soggetto può presentare una sola istanza. L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa richiedente.
Resta chiaro che per l’accesso all’agevolazione non è previsto alcun click day; nel D.M. 24 marzo 2022, infatti, viene precisato che: “L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno”.
In merito alle tempistiche, poi, viene stabilito che le istanze devono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022.
Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.
Sul piano operativo, primo step da eseguire è l'accesso alla procedura informatica da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. Questi, tuttavia, possono conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell'istanza tramite la citata procedura.
Ai fini della corretta compilazione dell'istanza, il soggetto richiedente è tenuto a:
Nel caso in cui il richiedente non risulti in possesso, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e dal relativo certificato camerale, dei requisiti di cui al D.L. n. 4/2022, la procedura informatica non consentirà il completamento dell'iter di presentazione dell'istanza. Nel caso in cui si osservi che le informazioni presenti nel Registro delle imprese non sono “aggiornate”, il richiedente il beneficio è tenuto ad effettuare le necessarie “rettifiche” se vuole ottenere il contributo. Per completare la compilazione dell'istanza è, poi, richiesto il possesso di una PEC attiva. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.
Nell'istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all'agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:
Il richiedente, ai fini del beneficio, è tenuto a trasmettere - unitamente all'istanza - se necessarie, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia. Quindi, a pena di improcedibilità, l'istanza deve pervenire al Ministero completa delle informazioni previste e, ove necessari, dei relativi allegati.
Resta fermo che il contributo in esame è “cumulabile” con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sez. 3.1 del Quadro temporaneo.
Successivamente alla presentazione delle istanze, le risorse del fondo sono “ripartite” tra gli aventi diritto, riconoscendo a ciascuna impresa un importo del contributo determinato applicando una percentuale pari alla “differenza” tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, ossia nelle seguenti misure:
Ricavi periodo imposta 2019 |
Percentuale da applicare |
Fino a 400 mila euro |
60% |
Superiori a 400 mila euro e fino a un milione di euro |
50% |
Superiori a un milione di euro e fino a 2 milioni di euro (soglia massima di accesso al contributo a fondo perduto) |
40% |
Analogamente ad altri contributi a fondo perduto, l’ammontare del beneficio spettante dovrà fare i conti con il tetto massimo di spesa. Infatti, qualora le risorse stanziate (200 milioni di euro) non siano sufficienti a soddisfare la richiesta di agevolazione riferite a tutte le istanze ammissibili, il Mise provvederà a “ridurre” in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste. Conseguentemente non vi è certezza sull’ammontare del contributo che si percepirà all’atto della presentazione dell’istanza.
Resta fermo che, con riferimento a ciascuna istanza, l'importo del contributo determinato è ridotto, qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.
Il Ministero dello sviluppo economico, svolti gli adempimenti ed effettuata la registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti, adotta un provvedimento “cumulativo” di concessione per tutti i soggetti beneficiari e lo pubblica sul proprio sito istituzionale. Per le istanze per le quali le verifiche si concludano negativamente, il Ministero trasmette una apposita comunicazione di diniego. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso PEC.
Fatta salva la necessità di acquisire eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero una volta verificata l'assenza del beneficiario dall'elenco delle imprese tenute alla “restituzione” di aiuti illegali oggetto di recupero, attraverso la cd. “visura Deggendorf” rilasciata dal RNA. Nei casi in cui la verifica dia esito “positivo”, il Ministero procede all'erogazione dell'agevolazione spettante direttamente sul conto corrente indicato in sede di istanza.
E’, tuttavia, possibile che si riscontrino delle irregolarità nell'ambito dell'attività di verifica; in tal caso, il Ministero provvede a erogare l'agevolazione al netto dell'importo dovuto e non rimborsato in relazione agli aiuti illegali ottenuti, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione. Si ricorda che, in ogni caso, all'erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 e le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.
Il Ministero, successivamente all'erogazione del beneficio, procede allo svolgimento dei controlli previsti al fine di verificare, su un campione significativo di beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione. Nel caso di esito “negativo” dei controlli, si procede alla revoca delle agevolazioni.
Il Ministero può effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo. I beneficiari dell'agevolazione sono tenuti consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi.
L'agevolazione concessa è “revocata” dal Ministero quando:
Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero procede al recupero dell'agevolazione indebitamente utilizzata, maggiorato di interessi e sanzioni, per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
Quadro Normativo |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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