Contributo a fondo perduto, inclusi gli affitti d’azienda

Pubblicato il 25 giugno 2021

Ai fini del contributo a fondo perduto riconosciuto dal “Decreto Sostegni”, e per determinare il calo del fatturato e il tetto massimo di ricavi e compensi, occorre fare riferimento anche ai casi di affitto d’azienda poiché l’attività è considerata continuativa.

È la conclusione a cui giunge l’Agenzia delle Entrate con le Risposte n. 444 e 445 del 24 giugno 2021.

Ramo d’azienda, come calcolare il contributo a fondo perduto?

Con la risposta n. 444 del 24 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate è stata interpellata da una società che ha iniziato la sua attività di bar e altri esercizi simili nel 2020. Nello stesso anno ha acquisito in affitto, da una ditta che esercita l’attività di distributore di carburante, il ramo d'azienda relativo alla sola attività di bar all'interno della stazione di servizio di proprietà del cedente e da questo gestita. Lo stesso ramo d’azienda, fino al termine del 2019, era in affitto a una terza ditta individuale del quale l'istante non possiede ulteriori informazioni, che risulta completamente svincolata da qualsiasi tipo di rapporto sia per quanto riguarda l’istante che il cedente.

Come calcolare il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del “Decreto Sostegni", ritenendo di rientrare tra i "soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019" e poter, pertanto, usufruire dell’indennizzo, senza dover rispettare la condizione richiesta di riduzione di fatturato anno 2020 su anno 2019?

Ebbene, l’affitto d’azienda non interrompe l’attività, quindi, la ditta istante non rientra tra i soggetti neocostituiti ai fini del contributo in questione e deve determinare l’indennizzo considerando gli effetti dell'acquisizione in affitto sia in relazione al calcolo del tetto massimo di ricavi o compensi, sia per quanto riguarda il calcolo della riduzione del fatturato e delle soglie di determinazione del contributo.

Procedimento giudiziario, come calcolare il contributo a fondo perduto?

Con la risposta n. 445 del 24 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate è stata interpellata da un’attività di ristorazione che ha ceduto il ramo d'azienda in gestione ad altra società. Nel 2019 ha registrato la risoluzione del suddetto contratto, ma a seguito di un procedimento giudiziario attivato nei confronti dell’altra parte ha ottenuto la riconsegna dei locali nel 2020.

Come usufruire del contributo a fondo perduto che prevede, tra i requisiti, la diminuzione del 30% del fatturato 2020 rispetto a quello del 2019? È necessario considerare la continuità aziendale con l'attività svolta dall'affittuario nel 2019 oppure il confronto di fatturato deve essere effettuato con l'anno 2017, ultimo anno nel quale ha direttamente svolto per l'intero anno solare l'attività?

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato gli ambiti applicativi della norma, sostiene non applicabile la soluzione descritta dall’istante, che propone il confronto con il fatturato relativo all'anno 2017, ultimo anno in cui ha svolto direttamente l’attività, considerato che, che in via generale, il contratto di affitto non interrompe la continuità aziendale.

L’istante deve, quindi, determinare la soglia di accesso al contributo includendo l'ammontare dei ricavi riferibili all'azienda concessa in affitto nel 2019 e per il calcolo della riduzione del fatturato deve confrontare i dati considerando anche il fatturato della stessa società.

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