La società formata nel 2020 a seguito di trasformazione progressiva omogenea dell’impresa familiare in conferitaria non va considerata come neocostituita; può accedere, pertanto, al contributo a fondo perduto Covid di cui all'articolo 25 del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
E’ quanto riportato nella risposta n. 589 del 15 dicembre 2020 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate riguardante la fruizione del contributo a fondo perduto nel caso di un’operazione di riorganizzazione avvenuta successivamente alla data del 30 aprile 2020.
In particolare il richiedente il parere fa presente che la società è stata costituita nel 2020 a seguito di trasformazione progressiva omogenea dell’impresa familiare nella società conferitaria ed ha effettuato la compilazione, come ditta individuale, dell’istanza per accedere al detto contributo, ma la piattaforma ne ha inibito la prosecuzione in quanto la partita Iva era cessata al momento della richiesta. Ciò era vero dato che la chiusura della ditta individuale era stata fatta per poter iscrivere la Srl all’albo artigiani ed aprire la partita Iva della conferitaria.
Anche il successivo passo di presentare istanza come Srl conferitaria ha dato esito negativo poichè risultava che la partita Iva era stata aperta dopo il 30 aprile 2020.
Nel fornire risposta l’Agenzia delle Entrate riprende la circolare n. 22/E/2020 dove risulta che “Nell'ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l'attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all'unico socio superstite come impresa individuale la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l'ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell'operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un'attività neocostituita”.
Posto che sono scaduti i termini per la proposizione della richiesta in parola, si sostiene che è possibile presentare istanza di autotutela per la revisione dell’istanza di rigetto della domanda.
In tale sede, va dimostrato di aver tentato di inoltrare richiesta del contributo nei termini originari.
L’Agenzia specifica che l'istante:
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