Contributivo senza salvaguardia
Pubblicato il 28 maggio 2008
L’Inps, con il messaggio n. 11934/2008, precisa che la salvaguardia del diritto a pensione per i lavoratori in mobilità, con le regole vigenti al 31 dicembre 2007, non si applica a chi matura il diritto alla pensione contributiva. Il messaggio, rispondendo ad una serie di quesiti, sottolinea che il beneficio in esame non riguarda coloro cui si applica il sistema contributivo, dal momento che le disposizioni stabiliscono che la salvaguardia si applica alla sola pensione di anzianità. L’Ente, inoltre, precisa quale data di cessazione del rapporto di lavoro bisogna considerare se c’è preavviso; cioè se l’assicurato, dopo la data di cessazione, ha usufruito di un periodo di preavviso. Si specifica che la data è sempre quella di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dal preavviso. Questo periodo sarà, comunque, incluso nel computo dell’anzianità contributiva del lavoratore. Se poi, durante la percezione della mobilità, un lavoratore raggiunge il diritto alla pensione di anzianità a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti e a carico di una gestione autonoma, cumulando le due posizioni contributive da dipendente e da autonomo, la certificazione va rilasciata nella gestione la cui “finestra” si apre prima. Un’altra precisazione riguarda chi ha in corso il pagamento rateale del riscatto di laurea e matura il requisito contributivo entro il godimento della mobilità con il riconoscimento dell’intero periodo riscattato. Solo ai fini della certificazione può essere accreditato l’intero periodo oggetto di riscatto, anche se non è ancora avvenuto il pagamento dell’intero onere.