Prorogati i versamenti dei contributi volontari all’INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Questi ultimi, infatti, sono considerati validi anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021. La novità è stata introdotta dall’art. 13-undicies del D.L. n. 137/2020, ossia in deroga all’art. 8, co. 3, del D.Lgs. n. 184/1997.
A ricordarlo è l’INPS, con la circolare n. 34 del 22 febbraio 2021.
La L. n. 176/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n. 137/2020, ha introdotto l’art. 13-undecies, che, in materia di contribuzione volontaria, dispone quanto segue:
La norma in parola prevede, dunque, in via del tutto eccezionale, che i contributi volontari, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, possano essere versati entro i due mesi successivi alla scadenza naturale - e comunque entro il 28 febbraio 2021 – ed introduce, pertanto, una deroga all’art. 8, co. 3, del D.Lgs. n. 184/1997.
Tale ultimo articolo, tuttora in vigore, stabilisce i seguenti principi:
Sono ricompresi nella proroga in analisi i contributi volontari riferiti:
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