Contributi sui Rol al 16 del mese successivo la scadenza

Pubblicato il 09 luglio 2011 L’Inps si uniforma alle istruzioni fornite dal Ministero del lavoro con interpello n. 16/2011 in materia di obbligo contributivo per mancato godimento dei permessi per Rol (riduzione orario di lavoro).

Con circolare n. 92 dell’8 luglio 2011 l’Istituto previdenziale prende atto che con l’interpello il ministero ha stabilito che l’obbligo contributivo in caso di mancato godimento dei permessi ovvero del mancato pagamento dell’indennità sostitutiva degli stessi nel termine fissato dai Ccnl sorge con riferimento al termine ultimo di godimento dei permessi e non può subire differimenti. In sostanza il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è posto il termine ultimo di godimento del permesso.

La circolare n. 92, nel fornire le istruzioni al datore di lavoro per effettuare il versamento, avverte che occorre sommare l’importo corrispondente al compenso per ROL e/o ex festività non godute alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza; l’ammontare va inserito nell’elemento
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy