Nel messaggio n. 25424/2007, l’Istituto di previdenza nazionale dichiara che gli adempimenti non eseguiti per effetto delle ordinanze di protezione civile di sospensione dei contributi, devono essere effettuati al termine della scadenza del periodo di sospensione o nel diverso termine imposto dalla stessa norma. Perciò, se il soggetto interessato non ottempera, non può invocare l’applicabilità del beneficio concesso dall’ordinanza.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".