La Regione non può limitare i contributi per interventi di efficientemento degli impianti di illuminazione pubblica, ai soli Enti comunali, escludendo invece, quali plausibili beneficiari, i soggetti privati.
Lo ha stabilito il Tar per la Lombardia, terza sezione, accogliendo il ricorso di una società controllata da Enel, che, in qualità di proprietaria e gestore di numerosi impianti d’illuminazione pubblica installati nel territorio regionale, impugnava i provvedimenti (bando ed atti presupposti) con cui la Regione aveva adottato interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati, nella parte in cui veniva limitata la partecipazione ai soli Comuni e prescritta - quale requisito d’ammissibilità dei progetti - la proprietà pubblica degli impianti esistenti ovvero l’acquisizione della disponibilità degli stessi attraverso l’avvio della procedura di riscatto e immissione in possesso prima della presentazione della domanda di partecipazione al bando.
La questione di fondo di cui al presente giudizio – enuncia in proposito il Tribunale amministrativo – si incentra dunque sulla legittimità o meno della disposizione che individua nei soli Comuni i soggetti beneficiari dei contributi pubblici in questione.
La lente attraverso cui scrutinare la legittimità degli atti impugnati è, ad avviso del Collegio, la “causa” dell’operazione posta in essere dalla Regione (quale scopo del contributo pubblico), ovvero “la contrazione dei consumi e dei costi gestionali, e l’abbattimento dell’inquinamento luminoso” dei sistemi di pubblica illuminazione. A fronte di tale finalità e tenuto conto dell’attuale (diversificato) assetto proprietario e della titolarità della gestione dei sistemi, non si vede come la limitazione dei soggetti beneficiari ad una sola categoria (i Comuni) ed il requisito della titolarità pubblica della proprietà degli impianti, possano incidere sulla “causa” dell’operazione e dunque sul raggiungimento dell’obiettivo prefissato dagli atti programmatori a monte, che peraltro nulla impongono sotto tale profilo.
In altri termini, la limitazione dei soggetti beneficiari ai soli Comuni non risulta ragionevole e coerente con la finalità dell’intervento. I beneficiari del contributo in questione, pertanto – concludono Giudici amministrativi con sentenza n. 1671 del 25 luglio 2017 – ben possono essere anche partner privati, individuati con gara pubblica, che realizzino l’intervento e sottoscrivano il contratto di rendimento energetico o prestazione energetica. Nella stessa architettura del bando, d’altra parte, non sussiste alcuna preclusione ad un finanziamento diretto del privato.
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