L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale delle indennità risarcitorie percepite in un periodo d'imposta successivo a quello dell'evento dannoso.
Una società rende noto di aver ricevuto dalla regione un contributo per i danneggiamenti recati allo stabilimento industriale da un’alluvione. Specifica che il contributo è stato ricevuto in un periodo d’imposta successivo a quello dell’evento calamitoso.
Nella risposta n. 80 del 18 gennaio 2023 il fisco precisa che, ai sensi del Tuir, se le indennità risarcitorie connesse alla perdita o al danneggiamento di beni strumentali o patrimoniali, vengono conseguite nello stesso periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento dannoso, si avrà o una plusvalenza o una minusvalenza, a seconda che il relativo importo sia superiore o inferiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto del bene danneggiato.
Invece, se le somme a titolo di risarcimento vengono percepite in un periodo successivo a quello in cui è avvenuto l’evento dannoso, come previsto al comma 2 dell'articolo 88 del TUIR, per un importo superiore a quello che, con riferimento al bene strumentale danneggiato, ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l’eccedenza acquista rilevanza reddituale; quindi, concorre a formare la base imponibile Ires e Irap, se non sussiste una norma che ne disponga l’esenzione.
NOTA BENE: Però, si precisa, viene riconosciuta la possibilità di rateizzare la differenza tra l’ammontare dell'indennità conseguita e il costo fiscalmente riconosciuto del bene danneggiato.
Se tale costo risulta pari a zero, l'intera indennità concorrerà alla formazione del reddito e si potrà ricorrere alla rateizzazione, in presenza di tutti i presupposti previsti dal comma 4 dell’articolo 86 del Tuir.
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