Contributi per calamità naturali: quando entrano nel reddito

Pubblicato il 19 gennaio 2023

L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale delle indennità risarcitorie percepite in un periodo d'imposta successivo a quello dell'evento dannoso.

Una società rende noto di aver ricevuto dalla regione un contributo per i danneggiamenti recati allo stabilimento industriale da un’alluvione. Specifica che il contributo è stato ricevuto in un periodo d’imposta successivo a quello dell’evento calamitoso.

Indennità risarcitorie percepite in esercizi successivi

Nella risposta n. 80 del 18 gennaio 2023 il fisco precisa che, ai sensi del Tuir, se le indennità risarcitorie connesse alla perdita o al danneggiamento di beni strumentali o patrimoniali, vengono conseguite nello stesso periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento dannoso, si avrà o una plusvalenza o una minusvalenza, a seconda che il relativo importo sia superiore o inferiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto del bene danneggiato.

Invece, se le somme a titolo di risarcimento vengono percepite in un periodo successivo a quello in cui è avvenuto l’evento dannoso, come previsto al comma 2 dell'articolo 88 del TUIR, per un importo superiore a quello che, con riferimento al bene strumentale danneggiato, ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l’eccedenza acquista rilevanza reddituale; quindi, concorre a formare la base imponibile Ires e Irap, se non sussiste una norma che ne disponga l’esenzione.

NOTA BENE: Però, si precisa, viene riconosciuta la possibilità di rateizzare la differenza tra l’ammontare dell'indennità conseguita e il costo fiscalmente riconosciuto del bene danneggiato.

Se tale costo risulta pari a zero, l'intera indennità concorrerà alla formazione del reddito e si potrà ricorrere alla rateizzazione, in presenza di tutti i presupposti previsti dal comma 4 dell’articolo 86 del Tuir.

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