Contributi in forma ridotta anche per i professionisti pensionati

Pubblicato il 24 aprile 2012 Sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 94 del 21 aprile 2012 è stato pubblicato il DM 14 marzo 2012 del ministero del Lavoro, con cui sono stati chiariti i termini di decorrenza della legge n. 111 del 15 luglio 2011, di conversione del decreto legge n. 98/2011.

Si ricorda che l’articolo 18 del Dl n. 98/2011 ha fissato un termine di sei mesi per l’assunzione degli interventi di adeguamento degli statuti e dei regolamenti degli enti previdenziali riguardo l’obbligo di iscrizione e contribuzione per i soggetti già pensionati che continuano a svolgere la propria attività professionale, percependo così un reddito.

Tale termine di sei mesi decorre dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del provvedimento) ed è scaduto a gennaio 2012. Dunque, entro il 7 gennaio 2012 gli enti previdenziali dei professionisti avrebbero dovuto adottare le delibere di modifica della disciplina statutaria e regolamentare in materia di versamento contributivo: avrebbero cioè dovuto adeguare i loro regolamenti interni.

In assenza di tali delibere, a partire dal 7 gennaio scorso, per gli iscritti a quelle casse che non hanno ancora provveduto a disciplinare questo aspetto, è scattato l'obbligo del versamento del 50% della contribuzione ordinaria. In altri termini, a decorrere dalla data indicata, i soggetti già pensionati sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza, in qualità di iscritti, i contributi ordinari previsti per i professionisti attivi, nella misura del 50%, essendo scattata in automatico l'applicazione dell'aliquota ordinaria ridotta della metà.

A tal proposito si deve ricordare l’ultima decisione annunciata dalla Cassa dei dottori commercialisti circa la riduzione dei contributi minimi che devono essere versati dagli iscritti già in pensione, ma che continuano ad esercitare la professione. La decisione comunicata è quella di dimezzare l’aliquota contributiva per gli over 65, portandola dall’attuale 11 al 6%.

La misura, che sarà proposta al prossimo Consiglio di amministrazione dell’ 8 maggio, secondo il presidente Anedda servirà per non perdere la fascia più ricca di contribuenti e “per garantire un gettito di contribuzione integrativa che concorrerà ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo, incentivando l'introduzione di misure di vantaggio per le fasce più giovani di iscritti”.

Non sono mancate reazioni, anche piuttosto pesanti, su tale provvedimento. In un comunicato stampa dei giovani commercialisti del 23 aprile è riportato il seguente passaggio: "È una vergogna bella e buona – ha sottolineato l'Ungdcec – perchè prima si aumenta l'aliquota di contributo soggettivo (dal 10% del 2011 all'attuale 11% per arrivare al 12% nel 2014, ndr) per chi lavora e fatica a crearsi uno spazio economico in un mercato professionale già assai presidiato, dopodichè si dimezza quella stessa aliquota per chi, pur essendo già titolare di una pensione ben più ricca di quella che ritrarranno coloro che lavorano oggi, continua a presidiare quel mercato".

La richiesta avanzata dall’Ungdcec al Consiglio di amministrazione della Cassa è, dunque,  quella di ritirare la delibera.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy