Sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri sono state aggiornate le risposte ai quesiti sui contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici.
Le Faq erano state pubblicate ad inizio anno con le indicazioni sulle modalità per la presentazione della richiesta di ammissione ai contributi per l'anno 2019 in favore delle imprese editrici di quotidiani, anche diffusi all'estero, e di periodici.
L'aggiornamento si è reso necessario dopo i recenti chiarimenti chiesti in merito ai costi rimborsabili ai sensi dell’articolo 96, comma 4, del Dl n. 104/2020 (cosiddetto Decreto Agosto).
Il Decreto Agosto recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, destina, tra le altre cose, anche risorse per il sostegno al mondo dell’editoria, spettacoli, grandi eventi, fiere, congressi, musei non del MiBACT, che hanno subito danni per l’annullamento o il ridimensionamento delle attività a seguito del dilagare della pandemia da Covid-19.
In particolare, il citato provvedimento prevede delle misure che riguardano direttamente il settore editoriale, fissando ulteriori finanziamenti per il credito di imposta sulla pubblicità sui mezzi di informazione e semplificazioni ed agevolazioni per le testate che si avvalgono dei contributi diretti insistenti sul Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.
Con i primi commi dell’articolo 96 vengono apportate modifiche all’articolo 57-bis, comma 1-ter, del Dl n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, come già modificato dal precedente Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020).
Il comma 4, invece, prevede limitatamente al contributo per l’annualità 2019, il differimento del pagamento dei costi, entro 60 giorni dall’incasso del saldo del contributo medesimo.
La disposizione normativa ha generato, però, alcuni dubbi circa i costi che possono essere pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo.
Infatti, proprio con riferimento a tali costi è stato chiesto se tra essi possano rientrare anche quelli relativi ai contributi previdenziali; altro quesito, invece, ha riguardato le modalità di certificazione degli stessi.
Nelle Faq del Dipartimento aggiornate al 23 settembre 2020, è stato specificato che tra i costi che possono essere pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo non possono rientrare i costi relativi al personale.
La disposizione di legge, in corso di conversione, deve infatti intendersi riferita alle voci di costo che non abbiano un’incidenza anche sui requisiti di accesso al contributo, essendo in questo caso la verifica non differibile.
Pertanto, i costi relativi al personale non possono essere fatti rientrare tra quelli pagabili successivamente all’incasso del contributo, in quanto il mancato pagamento degli stipendi farebbe venir meno il requisito del “regolare adempimento degli obblighi derivanti da ciascuna tipologia di contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale….”, richiesto specificatamente dalla norma in capo alle imprese editrici richiedenti il contributo.
Di conseguenza, anche i costi relativi al versamento degli oneri previdenziali non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 96, comma 4, del decreto-legge n. 104, trattandosi peraltro di materia oggetto di specifiche disposizioni di salvaguardia, che potranno trovare applicazione ai fini della verifica della regolarità previdenziale richiesta per legge al momento del pagamento.
Circa le modalità di certificazione dei costi per i quali è prevista la suddetta possibilità di differimento, specifica la Faq che:
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