Da oggi, 30 marzo, e fino al 28 maggio 2021 sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del Decreto Sostegni (Dl n. 41/2021).
L’Agenzia delle Entrate apre un canale informatico che servirà per l'inoltro delle domande da parte di 2.800 mila partite Iva. Le risorse stanziate dal provvedimento ammontano a 11,5 miliardi di euro.
Non sarà un click day, in quanto l’assegnazione delle risorse non verrà riconosciuta a chi è più veloce.
Da oggi, si potranno presentare le istanze sulla piattaforma e gli accrediti avverranno a partire dall'8 aprile.
Molto probabilmente i primi ad accedere saranno i contribuenti che provvederanno all’inoltro delle istanze in via autonoma; mentre per chi si avvale di un intermediario, la procedura potrebbe subire qualche giorno di ritardo causa aggiornamenti che le case di software stanno ultimando.
Da Assosoftware fanno sapere che si sta lavorando intensamente perché “la gestione è nuova per quanto simile alla precedente ma c'è bisogno di una procedura di estrazione dei dati contabili per cui è necessario servirsi di un sistema contabile integrato”.
Le nuove risorse stanziate dal decreto approvato lo scorso 19 marzo spettano ai titolari di partita Iva al 23 marzo 2021.
Precisamente, l’ambito soggettivo individua come beneficiari del contributo: i titolari di reddito agrario; gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni con ricavi o compensi nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 23 marzo 2021 (nel 2019 per le persone fisiche) non superiori a 10 milioni di euro.
Sono state introdotte alcune semplificazioni di rilievo rispetto alle precedenti versioni dei “ristori”: l'eliminazione dei codici Ateco e dell'individuazione geografica delle sedi legali o di svolgimento dell'attività.
Resta la condizione che, rispetto al 2019, il fatturato medio mensile conseguito nel 2020 abbia subito una flessione pari ad almeno il 30%. Tale requisito non viene richiesto a coloro che hanno attivato la partita Iva a far data dal 1° gennaio 2019.
Verificata la sussistenza dei requisiti, inizia l'esame della congruità del contributo spettante.
La norma prevede che l’ammontare del contributo spettante sia determinato facendo riferimento alla differenza tra il fatturato medio mensile 2019 e il fatturato medio mensile 2020.
Le partite Iva aperte al 31 dicembre 2018 determinano il fatturato medio mensile dividendo il fatturato annuo per 12, sia relativamente al 2019 che al 2020; chi ha avviato l’attività da gennaio 2019 a novembre 2019 calcola il fatturato medio mensile del 2019 dividendo il fatturato realizzato dal primo giorno del mese successivo a quello di apertura della partita Iva per il corrispondente numero di mesi, mentre per il 2020 dividendo il fatturato annuo per 12; chi ha aperto la partita Iva dal 1° dicembre 2019 fino al 23 marzo 2021 ha diritto al minimo previsto dalla norma.
Sulla differenza di fatturato va applicato un coefficiente variabile in base al volume dei ricavi o compensi conseguiti nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 23 marzo 2021: il coefficiente varia dal 20 al 60% in base al volume dei ricavi.
Non sono previste erogazioni automatiche; tutti gli interessati che soddisfano i requisiti richiesti devono presentare l’istanza, che va trasmessa solo in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia.
Per i soggetti con partita Iva attiva dal 1° gennaio 2019 l’indennizzo spetta a prescindere che abbiano registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media 2019.
Questa condizione prevista dal comma 4, dell’articolo 1 del Decreto legge n. 41/2021 risulta confermata dalla modifica apportata con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, reso disponibile nella giornata di ieri.
Il nuovo documento n. prot. 82454/2021, infatti, interviene proprio per correggere il provvedimento n. 77923 dello scorso 23 marzo, precisando che i soggetti che hanno avviato l’attività dal 1° gennaio al 30 novembre 2019 calcolano l’ammontare del contributo applicando il coefficiente dimensionale alla differenza tra il fatturato medio mensile del 2019 e quello del 2020, anche qualora tale divario sia inferiore al 30%.
Eliminando la precedente locuzione “negativa ma inferiore al 30 per cento”, viene confermato che per le Start up non è richiesto il requisito del calo del fatturato.
Ai fini, poi, della quantificazione del contributo, per i suddetti soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. Restano fermi il limite massimo di ricavi o compensi per l'ammissione al beneficio e gli importi minimi e massimi del contributo.
A seguito della modifica di ieri, sono state adeguate anche le istruzioni allegate al modello da utilizzare per la compilazione dell’istanza.
Le modifiche non incidono, invece, sulle specifiche tecniche già approvate con il provvedimento precedente del 23 marzo 2021.
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