Contributi figurativi aspettativa per cariche pubbliche o sindacali, chiarimenti Inps

Pubblicato il 12 luglio 2019

L’Inps fornisce ulteriori istruzioni operative utili ai fini della complessiva istruttoria delle domande relative all’accredito della contribuzione figurativa per periodi di aspettativa non retribuita fruita per cariche pubbliche o sindacali.

Lo fa con il messaggio n. 2653 dell’11 luglio 2018, con il quale – richiamando quanto già precisato nel precedente messaggio n. 3499 dell’8/9/2017 riguardo all’istruttoria delle domande di accredito figurativo presentate dagli iscritti alla Gestione privata – si precisano gli aspetti più propriamente attinenti al provvedimento di aspettativa del datore di lavoro, al periodo di prova, ai prospetti retributivi dichiarati dal datore di lavoro e alla contribuzione aggiuntiva per i lavoratori dipendenti iscritti ai Fondi Speciali.

Provvedimento di aspettativa del datore di lavoro

Specifica l’Istituto previdenziale che nel caso di aspettativa che perdura nel tempo, ove il provvedimento di collocamento in aspettativa risulti già agli atti perché allegato alla prima istanza di accredito della contribuzione figurativa, il lavoratore che chiede l’accredito figurativo, per dimostrare il perdurare dell’aspettativa nei casi in cui sia stata concessa o prorogata a tempo indeterminato, dovrà produrre una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il perdurare della situazione definita nel provvedimento originario o nel provvedimento di proroga del termine.

Ribadisce l’Inps che:

Periodo di prova. Dispensa

Con riferimento al periodo di prova, viene ribadito che il decorso di quest’ultimo, o comunque dei sei mesi, è condizione necessaria per il riconoscimento della contribuzione figurativa per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali.

Tale periodo deve essere caratterizzato da lavoro effettivo tenendo conto, a tal fine, delle assenze che, in ragione della contrattazione collettiva applicabile, non sospendano il decorso del periodo di prova.

Per quanto riguarda le condizioni in cui ricorre la dispensa del decorso dei sei mesi di lavoro, relativamente al caso specifico del transito del lavoratore da un’azienda all’altra, in applicazione di disposizioni legislative o regolamentari o contrattuali, si rinvia a quanto già espresso con la circolare n. 225 del 20/11/1996.

L’esenzione dallo svolgimento del periodo di prova deve discendere, ai fini dell’efficacia del provvedimento di conferma dell’aspettativa in corso o di concessione di una nuova aspettativa, da disposizioni legislative o regolamentari o contrattuali emanate per la regolamentazione di trasferimenti di personale in occasione di particolari fattispecie (trasferimenti di aziende, fusioni di imprese e simili).

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