Il professionista è libero di dedurre l’onere sostenuto attraverso il pagamento alla Cassa di previdenza nell’anno di imposta in cui è stata utilizzata la carta di credito, prescindendo dal momento in cui verrà addebitato l’importo sul conto corrente.
L’agenzia delle Entrate – risoluzione 77 di ieri, 23 aprile – rammenta che la deducibilità dei contributi previdenziali avviene ex articolo 10 del Dpr 917/86, nel rispetto del principio di cassa, ovvero nel periodo d’imposta in cui gli stessi risultano effettivamente sostenuti. Ma per la questione ad essa prospettata - riferita alla possibilità, per i professionisti iscritti in ordini professionali e dotati di cassa di previdenza privata, di effettuare il versamento on-line con carta di credito dei contributi dovuti, consentendo la deducibilità dei contributi previdenziali corrisposti al momento della scadenza degli stessi ed indipendentemente dal successivo addebito su conto corrente – accoglie la soluzione interpretativa di cui all’istanza, ritenendo che nel caso di specie il versamento on-line configuri una delegazione di pagamento che consente di individuare, nella data dell’ordine di pagamento del professionista all’istituto bancario, il momento di effettivo esborso.
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