Il professionista che ha in attivo crediti nei confronti dell'erario può compensare i debiti verso l'ente previdenziale di appartenenza. Lo prevede il decreto – Economia/Lavoro – del 10 gennaio 2014, pubblicato il 21 gennaio. La possibilità offerta si presenta come un elemento di semplificazione per ottenere quanto si deve avere dallo Stato a titolo di rimborso di imposte. Nel provvedimento sono elencati gli enti di previdenza ammessi; è però necessaria una loro richiesta nonché delibera che preveda la possibilità di compensare.
Ministero
dell'Economia e delle Finanze e ministero del Lavoro, con decreto,
definito
“quadro”, del 10 gennaio 2014 (pubblicato in Gazzetta in data 21
gennaio),
hanno dato facoltà, agli enti previdenziali, di partecipare al sistema
dei
versamenti unitari nonché alla compensazione, previsto nel capo III del
D.Lgs.
n. 241/1997.
La ragione
di tale apertura risiede nella possibilità per gli iscritti
alle Casse di previdenza che lo richiedano di ridurre
o cancellare debiti relativi a contributi
previdenziali dovuti alla propria cassa bilanciandoli con crediti di imposta maturati
derivanti da dichiarazioni reddituali.
La novità
consente ai professionisti di compensare, ad esempio, un credito Irpef
con i
contributi dovuti alla cassa previdenziale di appartenenza.
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 Articolo 28 - Versamenti in favore di enti previdenziali 1. I versamenti unitari e la compensazione previsti dal presente capo si applicano a decorrere dal 1999 anche all'INAIL, all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. |
REQUISITI
Per poter
usufruire
della possibilità offerta, le casse
previdenziali professionali devono muovere alcuni passi:
>
presentare
apposita richiesta
> deliberare per modificare lo statuto o
i regolamenti vigenti (sarà poi necessaria l’approvazione della
delibera da
parte dei ministeri vigilanti).
Il decreto
del 10 gennaio elenca gli enti di
previdenza di natura privata ammessi
al sistema dei versamenti unitari ed alla compensazione, tra
cui:
- Cassa
nazionale di previdenza
e assistenza dei dottori
commercialisti (Cnpadc)
- Cassa
nazionale di
previdenza e assistenza ragionieri e periti
commerciali (Cnpadc)
- Ente
nazionale di previdenza e assistenza
per i consulenti del lavoro
(Enpacl).
Ferme
restando le convenzioni già stipulate, la macchina della compensazione
tra
crediti derivanti dalle dichiarazioni e contributi dovuti agli enti
previdenziali richiede che gli enti, se sprovvisti, sottoscrivano
accordi con l’agenzia delle Entrate,
i quali devono prevedere:
- modalità
di riversamento delle somme
- trasmissione
dei flussi informativi
- rimborso
delle spese relative alla riscossione.
Da quando
viene firmata la convenzione, i
professionisti che hanno crediti emergenti dalle denunce dei redditi
possono
scegliere di utilizzarli per compensare contributi dovuti all’ente
previdenziale.
CREDITI AMMESSI
A COMPENSAZIONE
In base a
quanto prevede il comma III del D.lgs. n. 241/1997, possono essere
compensati i
crediti derivanti da:
- imposte
sui redditi (Irpef, Ires), addizionali e ritenute alla fonte;
- imposta
sul valore aggiunto (Iva);
- imposte
sostitutive sui redditi e sull'Iva;
- contributi
previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa gestiti da
enti
previdenziali;
- contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti da datori di lavoro;
- premi di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- interessi
da pagamenti rateali.
L’operazione
di compensazione va eseguita utilizzando il modello
F24; pertanto il professionista interessato effettuerà il
pagamento del contributo soggettivo dovuto alla propria cassa,
utilizzando il
modulo F24 anziché il relativo Mav.
LE REAZIONI
Non tutte
le casse di previdenza si sono trovate d’accordo su tale scelta: alcune
di esse
temono di dover attendere i lunghi tempi per il riversamento, da parte
dello
Stato, degli importi dei contributi degli iscritti a loro spettanti. La
mancata
riscossione diretta dei contributi potrebbe
comportare dei danni per
gli enti di previdenza privati, che si troverebbero spogliati di un
rilevante
flusso di denaro che viene utilizzato non solo per il pagamento delle
pensioni,
ma anche per erogare servizi ed
assistenza.
Tra i
favorevoli, vi è l’Enpacl, l’ente di previdenza dei Consulenti del
Lavoro, il
quale già nel regolamento di previdenza ed assistenza, in vigore dal 1°
gennaio
2013, ha stabilito che la riscossione del contributo soggettivo ed
integrativo
può avvenire con le modalità stabilite dal decreto n. 241/1997, ossia
attraverso il sistema dei versamenti unitari.
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