Contributo aggiuntivo per bar e ristoranti, istanze entro il 21 novembre

Pubblicato il 10 novembre 2022

Tutto pronto per il contributo “aggiuntivo” a favore di bar e ristoranti che hanno già ottenuto il contributo cd. “Wedding-HO.RE.CA”. A tal fine, infatti, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al decreto Mise del 29 aprile 2022 sono tenuti ad inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate – dal 7 al 21 novembre 2022 – una apposita dichiarazione “attestante” l’ammontare degli aiuti di Stato nell’ambito del regime “de minimis”, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024.

Con il provvedimento n. 406608/2022, in particolare, vengono definite le modalità di presentazione della dichiarazione degli aiuti ricevuti in “de minimis”, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione, e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle relative disposizioni. La dichiarazione, quindi, oltre ai dati identificativi del soggetto dichiarante e del suo rappresentante legale (qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica) contiene l’indicazione dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime “de minimis” ricevuti dallo stesso e dall’intera impresa unica di cui il dichiarante fa parte. L’Agenzia delle Entrate determina il contributo extra sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione.

Disposizioni generali

Il contributo a fondo perduto cd. “Wedding - HO.RE.CA” è una misura a sostegno delle imprese operanti nei citati settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HO.RE.CA.) che hanno subito un danno economico a causa dello stato di emergenza da Covid-19. Trattasi delle imprese che svolgono come attività prevalente - comunicata con modello AA7 o AA9 - una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007:

Si ricorda che con il Provvedimento dell’8 giugno 2022 sono state definite le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, le specifiche tecniche ed ogni altro elemento necessario all’attuazione delle relative disposizioni. In particolare, le imprese in possesso dei requisiti previsti hanno presentato apposita istanza nella finestra temporale dal 9 giugno al 23 giugno 2022.

Ciò premesso, al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione, l’articolo 1, comma 17-bis del D.L. n. 152/2021, convertito, ha previsto un “ulteriore” contributo a fondo perduto a favore delle citate imprese stanziando un fondo pari a 10 milioni di euro. Trattasi di un contributo “aggiuntivo” che integra l'ammontare dell'aiuto riconosciuto ai sensi del D.M. 30 dicembre 2021.

Al fine dell’erogazione del contributo “aggiuntivo” i soggetti interessati sono tenuti ad inviare alle Entrate una apposita dichiarazione, mediante procedura web, attestante l’ammontare degli aiuti di Stato nell’ambito del regime “de minimis”, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024. L’Agenzia procede alla erogazione delle risorse finanziarie (10 milioni di euro) a tutti coloro che hanno ottenuto il contributo e che hanno presentato la dichiarazione in esame, in base alla seguente ripartizione:

L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa - a fronte della dichiarazione presentata - è pari al “minore” tra l’importo spettante e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato sulla base dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime “de minimis” indicato dal soggetto nella dichiarazione. Si ricorda che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Modalità e termini di trasmissione della dichiarazione

La dichiarazione è predisposta in modalità elettronica - mediante procedura web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – e può essere trasmessa direttamente dal dichiarante o tramite un intermediario (con delega di consultazione del Cassetto fiscale ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”).

La trasmissione deve essere effettuata dal 7 novembre e non oltre il 21 novembre 2022. In tale periodo, è possibile, in caso di “errore”, presentare una nuova dichiarazione, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. L’ultima dichiarazione trasmessa sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. A seguito della presentazione della dichiarazione è rilasciata una “prima ricevuta” che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. La ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Dichiarazione nella sezione della propria area riservata “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.

Se la dichiarazione è trasmessa da un intermediario, l’Agenzia trasmette al “dichiarante” che lo ha delegato una “comunicazione” contenente l’informazione che è stata trasmessa per suo conto una Dichiarazione per accedere al contributo. Tale comunicazione è inviata mediante PEC all’indirizzo INI-PEC istituito presso il Mise. Successivamente all’accoglimento della dichiarazione l’informazione è, altresì, messa a disposizione del dichiarante nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

L’Agenzia effettua una serie di controlli sulle informazioni contenute nelle dichiarazioni, controlli che possono anche comportare il mancato riconoscimento del contributo.

Successivamente alla comunicazione di presa in carico, viene messa a disposizione una “seconda ricevuta”, contenente l’esito della richiesta, al soggetto che ha trasmesso la dichiarazione nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.

Il contenuto della dichiarazione

Con il Provvedimento del 2 novembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modelloDichiarazione per il riconoscimento del contributo a fondo perduto della maggiorazione “Wedding – HO.RE.CAper bar e ristoranti di cui all’articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”; nell’ambito di tale modello occorre riportare  l’indicazione delle informazioni e delle dichiarazioni di seguito elencate.

Informazioni e dichiarazioni contenute nel modello

Il modello contiene i seguenti elementi informativi:

  • il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che intende beneficiare del contributo;
  • nel caso in cui il dichiarante sia un “erede” che prosegue l’attività, il codice fiscale del de cuius, mentre nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione che hanno comportato l’estinzione del soggetto dante causa, la partita IVA del soggetto cessato;
  • il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che intende beneficiare del contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto che intende beneficiare del contributo sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione;
  • l’attestazione di aver ricevuto il contributo di cui all’articolo 1-ter, c.1 del D.L. 73/2021 e di svolgere come attività prevalente, comunicata con modello AA7/AA9, una di quelle individuate da uno dei seguenti codici ATECO 2007: 56.10, 56.21, 56.30.

Il modello riguardante la “dichiarazione” contiene le seguenti informazioni:

  • l’indicazione che l’impresa opera anche in settori economici esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n.1407/2013 e, tuttavia, dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi, in ottemperanza del citato regolamento;
  • l’indicazione che l’impresa opera anche nel settore economico del “trasporto merci su strada per conto terzi” e tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;
  • l’ammontare complessivo degli aiuti concessi all'impresa unica nell’ambito del regime “de minimis”;
  • la separata indicazione dell’ammontare complessivo degli aiuti imputabile all’attività di trasporto merci su strada per conto terzi;
  • il quadro A per l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, da compilare qualora fossero intervenute modifiche rispetto a quanto dichiarato nell’istanza per il riconoscimento del contributo.

La dichiarazione, quindi, oltre ai dati identificativi del dichiarante e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene l’indicazione dell’ammontare degli aiuti in regime “de minimis” la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024.

ATTENZIONE: Il regime “de minimis” prevede specifiche esclusioni dagli aiuti per le imprese operanti in alcuni settori. Qualora il dichiarante svolga più attività, di cui almeno una ricompresa nei settori esclusi, al fine dell’ottenimento di aiuti “de minimis”, deve disporre di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi tale da garantire che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regime “de minimis non abbiano beneficiato di aiuti. L’impresa dichiara tale circostanza barrando l’apposita casella presente nella sezione “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” del modello.

A seconda dell’attività esercitata, il regime “de minimis” prevede un diverso massimale di aiuti. In particolare, per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi è previsto un massimale pari a 100.000 euro, mentre per i settori diversi è previsto un massimale pari a 200.000 euro.  Nel caso in cui il dichiarante svolga più attività, tra le quali il trasporto di merci su strada per conto terzi, deve disporre di un sistema adeguato di “separazione” delle attività o distinzione dei costi tale da garantire che gli aiuti ottenuti relativamente al settore del trasporto di merci non superino il massimale di 100.000 euro e che gli aiuti ottenuti complessivamente non superino il massimale di 200.000 euro.

Qualora il dichiarante operi anche nel settore economico del “trasporto merci su strada per conto terzi” e disponga di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi, dichiara tale circostanza barrando l’apposita casella della sezione “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” del modello.

In quanto aiuto “automatico” fiscale, il contributo maggiorazione bar/ristoranti si intende concesso ed è registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale deve essere indicata la fruizione. Nel caso di imprese aventi periodo di imposta “solare”, il contributo è indicato nella dichiarazione dei redditi 2023 relativa all’anno di imposta 2022 e, pertanto, l’anno di registrazione e di concessione è il 2024.

Ai fini della verifica del “massimale” di aiuti triennale previsto dal regime “de minimis”, è necessario determinare l’ammontare complessivo di aiuti concessi al dichiarante e agli altri soggetti facenti parte della medesima impresa unica nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Nel caso di periodo di imposta solare, occorre fare riferimento agli aiuti concessi nel triennio 2022-2024.

Pertanto, per la compilazione del campo relativo all’ammontare complessivo degli aiuti in regime “de minimis”, e l’ammontare dei medesimi aiuti imputabile all’attività di trasporto merci su strada per conto terzi, il dichiarante deve tenere conto degli aiuti la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale, e più precisamente:

ATTENZIONE: Poiché gli aiuti del regime “de minimis” sono cumulabili con gli aiuti di Stato relativi al Temporary Framework (ossia gli aiuti a sostegno dell'economia nell'emergenza da Covid-19), questi ultimi non devono essere considerati ai fini della compilazione della presente dichiarazione sostitutiva.

Per quanto riguarda l’individuazione dell’impresa “unica”, come definita dalla nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato la quale individua come tali i soggetti che  si trovano in una relazione di controllo, si fa riferimento ai codici fiscali già indicati nel quadro  A dell’istanza presentata dal dichiarante per l’ottenimento del contributo wedding, intrattenimento e HO.RE.CA., ovvero, qualora siano intervenute modifiche, ai codici fiscali indicati nel  quadro A della dichiarazione in esame.

Nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia posto in essere operazioni di fusione con altri soggetti e/o acquisizione di intera azienda, ai fini della verifica del non superamento del massimale di aiuti del regime “de minimis” devono essere attribuiti al soggetto avente causa  gli aiuti accordati a tutte le imprese coinvolte in tali operazioni.  Analoga riattribuzione degli aiuti deve essere operata nel caso in cui il dichiarante origini da operazione di scissione e nel caso di operazioni di cessione o acquisizione di rami d’azienda, in base al principio secondo il quale gli aiuti ottenuti relativamente ad una determinata attività devono essere attribuiti al soggetto che la esercita al momento di presentazione della dichiarazione.

ATTENZIONE: Qualora il soggetto dichiarante verifichi di aver “superato” il massimale triennale con gli aiuti già ottenuti, il contributo maggiorazione bar/ristoranti non può essere erogato.

Erogazione del contributo

Il contributo (al netto dell’eventuale importo da restituire) è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo di cui all’articolo 1-ter, comma 1, del D.L. 73/2021.

L’Agenzia comunica al soggetto che ha inviato la dichiarazione ovvero al suo intermediario delegato, nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito” – l’importo del contributo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo ovvero il mancato riconoscimento del contributo ed i motivi che lo hanno determinato.

Nel caso in cui l’ammontare del contributo a cui si ha diritto sia superiore a 150.000 euro, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” è comunicato solo l’importo spettante e l’informazione che, prima di procedere all’erogazione, il dichiarante deve trasmettere (anche mediante un intermediario delegato) l’autocertificazione di regolarità antimafia (come disciplinata dal DLgs.n.159/2011) oppure la dichiarazione di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della L. 190/2012. Il modello di autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato successivamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 15 dicembre 2022.

Attività di controllo

Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati. Qualora dai controlli emerga che il contributo è in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia procede alle attività di recupero della parte di contributo non spettante irrogando le sanzioni di cui all'articolo 13, comma 5 del D.lgs. 471/1997 (dal 100% al 200%) e gli interessi dovuti (ai sensi dell’articolo 20 del DPR 602/1973). In caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale.  Inoltre, i dati e le informazioni contenute nelle istanze presentate sono trasmessi – sulla base di protocolli d’intesa – dalle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest’ultima e al Ministero dell’Interno per i controlli di cui al libro II del DLgs.159 del 2011.

Restituzione del contributo

Il soggetto che ha percepito un contributo (in tutto o in parte) “non spettante” - anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia - può sanare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi nonché versando le sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’art.13 del DLgs. n. 472/1997. I versamenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24 con i codici tributo e le indicazioni forniti con la risoluzione n. 36/E dell’11 luglio 2022.

Struttura del modello

Nella tabella che segue si riepilogano le modalità di compilazione dell’istanza.

Soggetto richiedente

Nel caso in cui il contributo wedding, intrattenimento e HO.RE.CA. sia stato ottenuto da un soggetto poi “deceduto”, l’erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius (operazione comunicata con il mod. AA9/12), oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius” e indicare, nel campo “Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata”, il codice fiscale del de cuius.

Nel caso in cui il contributo sia stato ottenuto da un soggetto poi cessato e confluito in altro soggetto a seguito di operazione che ha determinato trasformazione aziendale (operazione comunicata con il mod. AA7/10 o mod. AA9/12), il soggetto risultante dalla trasformazione oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius/trasformazione” e indicare, nel campo “Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata”, la partita IVA del soggetto confluito.

Rappresentante firmatario

Nel riquadro va indicato:

• se il richiedente è un soggetto “diverso” da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la domanda (es. rappresentante legale società), inserendo il codice “1” nella casella “Codice carica”;

• se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale di minore o interdetto, inserendo il codice “2” nella casella “Codice carica”.

Dichiarazione sostitutiva

Nel riquadro il soggetto che intende beneficiare del contributo maggiorazione bar/ristoranti o il suo rappresentante legale è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto l’ottenimento di aiuti del regime “de minimis” rispetto al massimale di aiuti triennale previsto dal citato regolamento.

Sottoscrizione

Nel riquadro il dichiarante o il rappresentante firmatario devono apporre la firma e riportare nell’apposito campo la data di sottoscrizione.

Impegno alla

presentazione

Il riquadro va compilato nel caso in cui la dichiarazione sia trasmessa, per conto del dichiarante, da parte di un intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. In tal caso, va riportato il relativo codice fiscale nell’apposito campo.

 

Quadro Normativo

- AGENZIA DELLE ENTRATE – PROVVEDIMENTO N. 406608 DEL 2 NOVEMBRE 2022;

- AGENZIA DELLE ENTRATE – ISTRUZIONI MODELLO ISTANZA;

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO DEL 29 APRILE 2022.

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