Via libera all’istanza per il contributo a fondo perduto per le start-up. Con la pubblicazione del provvedimento n.305784/2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto le regole da seguire per poter beneficiare dei fondi a sostegno dei contribuenti colpiti dall’emergenza Covid-19 che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 e la cui attività di impresa è iniziata nel 2019. Per l’invio, che può essere effettuato anche tramite intermediario, c’è tempo fino al 9 dicembre 2021. Il contributo spetta in particolare alle imprese che, pur non avendo registrato nel 2020 un calo del fatturato di almeno il 30% sul 2019, sono in possesso degli altri requisiti indicati all’articolo 1 del D.L. 41/2021. Ai fini del rispetto del limite di spesa (20 milioni di euro), nel caso in cui i contributi risultanti dalle istanze accolte eccedano le risorse stanziate, l’ammontare riconosciuto a ciascuna impresa sarà ridotto proporzionalmente in base al rapporto tra l’importo di 20 milioni di euro e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti.
Possono beneficiare del contributo a fondo perduto, previsto nella misura massima di mille euro:
Per accedere al beneficio occorre che siano rispettati i seguenti requisiti:
E’, tuttavia, necessario che siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dall’art. 1 del D.L. n.41/2021.
Restano, invece, fuori dalla possibilità di accedere al beneficio:
Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, le istruzioni alla domanda di contributo riportano la seguente tabella riepilogativa:
MODELLO DICHIARATIVO |
RICAVI/COMPENSI |
REGIME |
CAMPO |
REDDITO PERSONE FISICHE |
Ricavi |
Contabilità ordinaria |
RS116 |
Contabilità semplificata |
RG2, COL. 2 |
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Compensi |
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RE2, COL. 2 |
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Ricavi/compensi |
L.190/2014 |
LM22 – LM27, COL.3 |
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Ricavi/compensi |
D.L. 98/2011 |
LM2 |
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REDDITO SOCIETA’ PERSONE |
Ricavi |
Contabilità ordinaria |
RS116 |
Contabilità semplificata |
RG2, COL 5 |
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Compensi |
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RE2 |
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REDDITO SOCIETA’ CAPITALI |
Ricavi |
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RS107, COL. 2 |
REDDITO ENTI NON COMMERCIALI |
Ricavi |
Contabilità ordinaria |
RS111 |
Contabilità semplificata |
RG2, COL. 7 |
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Regime forfettario art.145 |
RG4, COL. 2 |
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Contabilità pubblica |
RC1 |
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Compensi |
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RE2 |
Nel caso in cui il soggetto interessato svolga “più attività”, il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso al beneficio deve essere riferito all’ammontare complessivo dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività. L’ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno. Per i titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello IVA 2020).
Qualora, invece, il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, potrà essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato del 2019. Nel caso, poi, il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.
Prevista una autodichiarazione per l’indicazione dei dati sugli aiuti di stato. Il modello di istanza, infatti, prevede la compilazione di due sezioni ad hoc destinate alla dichiarazione del rispetto dei requisiti e dei massimali previsti per gli aiuti di stato di cui alle sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”. In particolare, ai fini della verifica dei massimali previsti, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel quadro “A” (avendo cura, per ogni misura, di barrare la casella corrispondente alla Sezione nel cui ambito l'aiuto deve considerarsi ricevuto) nonché di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle elencate per le quali va compilata la sezione “Altri aiuti” del quadro A, riportando, per gli altri aiuti (fiscali ed erariali) istituiti dopo l'approvazione del modello in esame, anche gli estremi della norma istitutiva nonché il contributo richiesto.
Ciascuna delle due sezioni (3.1 e 3.12) prevede il possesso di alcuni requisiti da parte dei soggetti che se ne vogliono avvalere e fissa un importo complessivo massimo degli aiuti di Stato che possono essere ottenuti.
Requisiti soggettivi - sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” |
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a) |
l’impresa non risultava già in difficoltà al 31.12.2019, oppure l’impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà al 31.12.2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti; |
b) |
l’impresa è a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all’importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell’aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato. |
c) |
l’impresa non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis del Tuir |
Limiti massimi di aiuti di Stato |
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Periodo |
Settore |
Limiti sezione 3.1 |
1° marzo 2020 - 27 gennaio 2021 |
agricoltura |
€ 100.000 |
pesca e acquacoltura |
€. 120.000 |
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settori diversi dai precedenti |
€. 800.000 |
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dal 28 gennaio 2021 |
agricoltura |
€. 225.000 |
pesca e acquacoltura |
€.270.000 |
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settori diversi dai precedenti |
€.1.800.000 |
Requisiti - 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” |
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a) |
gli aiuti richiesti e ottenuti entro il 31 dicembre 2021 coprono i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, inclusi i costi sostenuti in una parte di tale periodo (cd. “periodo ammissibile”). Per “costi fissi non coperti” si intendono i costi fissi sostenuti durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni e da misure di aiuto temporanee previste dal Quadro temporaneo. |
b) |
nel periodo di riferimento rilevante per ogni misura (indicato nel quadro A), purché compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno 1 mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, si è subito un calo del fatturato/corrispettivi di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019; |
c) |
l'intensità di aiuto non supera il 70% dei costi fissi non coperti oppure, per le microimprese e le piccole imprese, il 90% dei costi fissi, e le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti; |
d) |
si è a conoscenza che l’aiuto può essere concesso sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, a seguito di idonea giustificazione qualora non disponibili, sulla base di conti fiscali. |
Limiti massimi di aiuti di Stato |
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Periodo |
Limiti sezione 3.2 |
13 ottobre 2020-27 gennaio 2021 |
3.000.000 euro |
dal 28 gennaio 2021 |
10.000.000 euro |
Ai fini della “verifica” dell’eventuale superamento del limite massimo di aiuti, i richiedenti devono calcolare l’importo complessivo degli aiuti di Stato (fiscali e non fiscali) di cui hanno beneficiato per ciascuna sezione. A tal fine, l’istanza prevede che nel quadro A si fornisca indicazione dell’elenco degli aiuti di Stato ricevuti rispetto alla sezione 3.1 e/o alla sezione 3.12 del Framework.
In caso di “superamento” dei massimali previsti, occorre dichiarare tale situazione barrando le apposite caselle e indicando l’importo eccedente nel riquadro “Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”. Quindi, è possibile presentare l’istanza per ottenere il contributo solo qualora il richiedente possegga i requisiti previsti per la sezione 3.1 del Temporary Framework e non abbia superato il massimale introdotto a partire dal 28 gennaio 2021. Qualora, invece, si verifichi il superamento di tale massimale per effetto del contributo richiesto deve essere barrata la casella 2) del punto B) della dichiarazione sostituita relativa alla sezione 3.1, riportando nell’apposito campo “Minor importo richiesto” l’importo ridotto del contributo richiesto, che viene rideterminato ai fini del rispetto del massimale. Chiaramente, l’ammontare indicato nel campo “Minor importo richiesto” deve essere inferiore a 1.000 euro.
Qualora, poi, il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di “impresa unica” occorre compilare il quadro B riportando i codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte di tale impresa unica. Le istruzioni precisano che nel quadro A vanno barrate le caselle corrispondenti agli aiuti ricevuti dal richiedente e non anche dagli altri soggetti appartenenti all’impresa unica.
Con il provvedimento n. 305784/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle relative disposizioni normative. Pertanto, c’è tempo fino al prossimo 9 dicembre 2021 per presentare la specifica istanza. Entro detto termine è possibile, in caso di errore, presentare una nuova domanda di contributo, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare - nei termini - una “rinuncia” all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi quale rinuncia totale al contributo.
Contenuto informativo dell’istanza |
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Per predisporre e trasmettere l’istanza il richiedente può avvalersi anche di un intermediario (art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998), purché quest’ultimo sia stato preventivamente delegato all’utilizzo del cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”. In tale caso, nel modello andrà riportato il codice fiscale dell’intermediario.
La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire esclusivamente in via telematica, attraverso l’utilizzo di apposita procedura web messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”. A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Una volta effettuati i controlli, l’Agenzia invia una apposita comunicazione (di superamento dei controlli o di scarto dell’istanza evidenziando i motivi del rigetto) nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato. Successivamente alla comunicazione – nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – dell’avvenuto mandato di pagamento viene inviata una seconda ricevuta.
Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute” dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Al soggetto richiedente viene inviata una PEC contenente l’informazione che è stata trasmessa una istanza o una rinuncia; la stessa informazione è messa a disposizione del richiedente nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. In tal modo, se l’istanza o la rinuncia è trasmessa da un intermediario per conto del richiedente, quest’ultimo è sempre messo in condizione di verificarlo.
Successivamente al termine di presentazione delle istanze l’Agenzia delle entrate determina l’importo complessivo dei contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli e definisce la percentuale di riparto, rapportando il limite di spesa predetto all’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze validamente presentate. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento. La percentuale di riparto è resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Per quanto riguarda l’erogazione dei contributi viene chiarito che questa è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.
L’Agenzia comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento dei contributi, l’Agenzia verifica che il conto sul quale erogare i bonifici, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.
Il contributo in esame, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere anche riconosciuto, nella sua totalità, come credito di imposta da utilizzare in compensazione mediante F24. Detto credito d’imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo riportata nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Il soggetto che ha percepito un contributo (in tutto o in parte) “non spettante” - anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia - può sanare l’indebita percezione “restituendo spontaneamente” il contributo ed i relativi interessi versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’art.13 del DLgs.472/1997. I versamenti sono effettuati mediante compilazione dell'F24 con gli specifici codici tributo e le indicazioni della risoluzione n. 24/E/2021.
Ricevuta l’istanza, l’Agenzia delle Entrate esegue una serie di “controlli” sui dati forniti al fine di individuare eventuali anomalie e incoerenze che possano determinare lo “scarto” dell’istanza.
Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate:
Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia - in tutto o in parte - non spettante, l’Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del DLgs.471/1997 (dal 100% al 200%) e gli interessi dovuti ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 602/1973. Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 316-ter del Codice penale (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).
Nella tabella che segue si riepilogano le modalità di compilazione del modello.
Soggetto richiedente |
Nel riquadro va indicato il codice fiscale del richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.). Se il richiedente è un “erede” che ha attivato una partita Iva per proseguire l’attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA/9), oltre al suo codice fiscale occorre barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius” e indicare, nell’apposito campo, il codice fiscale del de cuius. Se il richiedente è un soggetto che ha posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa) oltre al codice fiscale occorre barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius/Trasformazione” e indicare, nel campo “Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata”, esclusivamente la partita IVA del soggetto confluito. |
Rappresentante firmatario |
Nel riquadro va indicato: • se il richiedente è un soggetto “diverso” da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la domanda (es. rappresentante legale società), inserendo il codice “1” nella casella “Codice carica”; • se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale di minore o interdetto, inserendo il codice “2” nella casella “Codice carica”. |
Requisiti |
Nel riquadro deve essere barrata:
In caso di erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius o di soggetto che ha attivato la partita IVA a seguito di operazione che ha determinato trasformazione aziendale con confluenza di altro soggetto che contestualmente ha cessato l'attività, la condizione suddetta deve sussistere in capo al de cuius o al soggetto cessato a seguito dell’operazione di trasformazione. |
Iban |
Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente. Nel caso in cui il contribuente abbia indicato di optare per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto spettanti sotto forma di credito d’imposta, l’IBAN non deve essere indicato. |
Rinuncia contributo |
Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto, può presentare una rinuncia utilizzando lo stesso modello dell’istanza nel quale deve “barrare” la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato). Nel caso in cui il contribuente abbia indicato di optare per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto spettanti sotto forma di credito d’imposta, l’IBAN non deve essere indicato. |
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio |
Il soggetto richiedente i contributi o il suo rappresentante è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework. Per gli aiuti per i quali il dichiarante manifesta l’intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework (trattasi degli aiuti elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella “Sez. 3.12”), la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto il rispetto delle condizioni previste dalla predetta Sezione 3.12. |
Quadro Normativo |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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