Quale Ufficio accertatore è territorialmente competente laddove il contribuente abbia omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi e non abbia in alcun modo comunicato formalmente all'Amministrazione l'attuale domicilio fiscale?
All’interrogativo ha risposto la Suprema corte con ordinanza n. 23362 del 23 ottobre 2020.
Nella specie, la Cassazione ha evidenziato come, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell'Ufficio accertatore è determinata dall'art. 31 d.p.r. 600/1973, con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente.
Orbene, nel caso – come quello specificamente sottoposto all’attenzione degli Ermellini - in cui il contribuente abbia omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi e non abbia in alcun modo comunicato formalmente al Fisco l'attuale domicilio fiscale, resta competente, per il principio dell'affidamento, l'ufficio dell'Amministrazione in relazione all'ultimo domicilio fiscale noto, in relazione all'anagrafe tributaria del Comune.
Non rileva, infatti, a tale fine né la dimora, né l'assegnazione della casa coniugale, né le richieste del Comune volte a sollecitare indagini patrimoniali e bancarie.
Nella vicenda esaminata, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso con cui l’Agenzia delle Entrate aveva dedotto, rispetto ad una decisione di merito, la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 31, comma 2, e 58 del d.p.r. 600/1973, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la CTR aveva errato nel dare rilevanza ad elementi fattuali diversi dalla comunicazione di variazione dei dati: il contribuente, nella specie, non aveva più presentato le dichiarazioni dei redditi e nell'ultima dichiarazione presentata aveva indicato la propria attuale residenza, omettendo in seguito di comunicare alla Agenzia le variazioni del proprio domicilio fiscale.
L'ultima residenza nota aveva radicato la competenza dell'Ufficio territoriale di riferimento anche per il principio di buona fede e di affidamento. Del tutto irrilevanti erano da considerare le difformi indicazioni contenute in altri documenti di provenienza dello stesso contribuente, non rilevando in alcun modo la dimora di fatto.
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