Contratto "tipico" con abuso di diritto se finalizzato a ottenere importanti risparmi d’imposta

Pubblicato il 24 maggio 2010

La Corte di Cassazione, con diverse pronunce di legittimità, ha ridefinito i confini dell’abuso di diritto in ambito fiscale e ha permesso di compiere un ulteriore passo in avanti in materia di inapplicabilità delle sanzioni.

Le recenti sentenze dei Supremi giudici, infatti, ribadendo gli indirizzi già elaborati nel corso del 2008, hanno tracciato un nuovo percorso riguardo all’abuso di diritto, in attesa di un intervento del legislatore che regolarizzi tutta la materia.

A tal proposito, si segnala la sentenza n. 11249 depositata il 19 maggio 2010, che ha sancito come anche in presenza di un contratto “tipico” (per esempio di comodato) tra le parti, non si possa escludere a priori la fattispecie dell’abuso di diritto, qualora si possa presumere che l’operazione sia finalizzata esclusivamente ad ottenere risparmi d’imposta.

La novità della sentenza è che finora la Cassazione aveva applicato il principio dell’abuso di diritto con riferimento a singole operazioni, cioè a comportamenti che celavano palesemente l’intento esclusivo di sottrarsi agli obblighi fiscali, arrivando fino al disconoscimento di alcuni contratti “atipici” (sale and lease back, dividend washing, ecc). Con l’ultima pronuncia, invece, i giudici ammettono la potestà di disconoscimento di un contratto tipico ritenuto simulato, seppur si riconosca che l’onere probatorio contrario incombe sul contribuente stesso.

Analogamente, appare importante la posizione della Corte in materia di inapplicabilità delle sanzioni. La sentenza n. 12249/2010 precisa che il disconoscimento del contratto tipico “non comporta un'automatica esclusione delle sanzioni”. Anzi, si precisa che l’inapplicabilità delle stesse potrebbe trovar giustificazione nel momento in cui la violazione, che sottintende l'abuso, può essere comprovata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

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