Ai fini del rispetto del requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, “non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
E’ quanto ribadito dalle Sezioni Unite civili di cassazione nel testo della sentenza n. 1653 del 23 gennaio 2018, confermando l’interpretazione da ultimo resa con decisione n. 898/2018.
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