Con il messaggio del 10 giugno 2024, n. 2179, l’Inps fornisce le istruzioni per l’esposizione nel flusso Uniemens delle quote di sgravio contributivo, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultavano conclusi entro il 31 ottobre 2019 (legge 28 novembre 1996, n. 608) e i relativi adempimenti in capo alle Strutture territoriali.
A seguito di verifica operata su richiesta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stato rilevato che la spesa delle somme stanziate nel 2019 è risultata inferiore rispetto alle autorizzazioni dei decreti ministeriali. Pertanto, il Ministero del lavoro ha ammesso al predetto sgravio ulteriori imprese.
Lo sgravio in argomento riguarda i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà difensivi.
Tali soggetti hanno diritto, nei limiti delle disponibilità previste dal Fondo per l'occupazione e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro, in misura superiore al 20%, pari al 25%, elevata al 30% per le aree e gli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88.
Nel caso in cui l'accordo prevede una riduzione dell'orario superiore al 30% la misura della contribuzione sarà pari rispettivamente al 35 o al 40% (legge 28 novembre 1996, n. 608, art. 6, comma 4).
La procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere avviata dal datore di lavoro mediante la presentazione del decreto direttoriale di ammissione al beneficio.
La Struttura territoriale competente dovrà effettuare i seguenti adempimenti:
Affinché le imprese autorizzate dai provvedimenti ministeriali in trattativa possano fruire dello sgravio, dovranno effettuare le operazioni di conguaglio entro il 16 settembre 2024, inserendo nel flusso Uniemens:
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