Il contratto di rioccupazione è alle battute finali. Salvo proroghe dell'ultima ora, infatti, il 31 ottobre 2021 termina il periodo di sperimentazione previsto dal decreto Sostegni bis (articolo 41 decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) e, con esso, la possibilità per i datori di lavoro di beneficiare dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali dovuti.
L'INPS ha emanato le istruzioni operative con la circolare 2 agosto 2021, n. 115 e con il messaggio 9 settembre 2021, n. 3050. La Commissione europea ha autorizzato la misura il 14 luglio 2021.
Riepiloghiamo i tratti salienti del contratto di rioccupazione e dell'esonero contributivo concesso ai datori di lavoro privati per le nuove assunzioni effettuate nel periodo tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.
Il contratto di rioccupazione è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato istituito, in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021.
Stipulato in forma scritta ad probationem, il contratto deve essere utilizzato per incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione (articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150) e limitatamente alla fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.
Il contratto deve prevedere un progetto individuale di inserimento, da definirsi con il consenso del lavoratore e della durata di 6 mesi, per consentire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.
Il recesso delle parti è consentito solo al termine del periodo di inserimento, con preavviso che decorre dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione.
Se, al termine del periodo di inserimento, nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Non è legittimo invece il recesso anticipato del datore di lavoro che comporta la reintegra del lavoratore o la corresponsione di una indennità risarcitoria secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
L'assunzione con contratto di rioccupazione dà diritto all'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL.
L'esonero in oggetto spetta ai datori di lavoro privati (anche non imprenditori) che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021, hanno effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato mediante il contratto di rioccupazione.
Sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo, i datori di lavoro domestico, i datori di lavoro pubblici e le imprese del settore finanziario.
Sono agevolati solo i rapporti di lavoro instaurati con disoccupati, da intendersi come i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
L’esonero non può superare il limite massimo di 6.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
In definitiva, l'esonero spetta fino alla soglia massima di 500 euro mensili (€ 6.000/12), limite proporzionalmente ridotto in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale.
Per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese la misura va riproporzionata assumendo a riferimento l'importo di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Oltre ai premi e ai contributi dovuti all’INAIL, non sono oggetto di sgravio le contribuzioni minori, le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e le contribuzioni cd. di solidarietà.
La misura spetta per un periodo massimo di 6 mesi a partire dalla data dell’evento incentivato.
Per beneficiare dell'esonero contributivo in parola il datore di lavoro è tenuto a rispettare i principi generali in materia di incentivi all’assunzione, le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e gli specifici vincoli previsti dal decreto Sostegni bis.
In particolare, il decreto Sostegni bis prevede che, alla data dell’assunzione con contratto di rioccupazione, devono essere presenti le seguenti condizioni:
- il lavoratore deve trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015;
- i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti (individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi), nella medesima unità produttiva. Fanno eccezione i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto.
Decadono dal beneficio dell’esonero e devono restituire quanto fruito i datori di lavoro che procedono:
N.B. In caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio contributivo si applica per il periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro
La domanda di ammissione all’esonero va presentata sul modulo di istanza on-line “RIOC presente all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, sul sito internet dell'INPS.
Nella domanda il datore di lavoro deve indicare:
L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta ed effettuati i necessari controlli, autorizza alla fruizione dell’agevolazione, che potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive.
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