Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 17194 del 27 agosto 2015 - per poter valutare la realità di un contratto di mutuo e, quindi, la relativa idoneità a essere utilizzato quale titolo esecutivo, l’esistenza di un separato atto di quietanza non è di per sé indice inequivoco di una semplice promessa di dare a mutuo o comunque di un contratto di mutuo di natura consensuale e non reale.
Ed infatti, per verificare se il contratto abbia o meno natura reale e possa essere utilizzato come titolo esecutivo, ai sensi dell’articolo 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l’interpretazione di esso, integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.
In ogni caso, il contratto di mutuo non può essere esaminato “atomisticamente” ma deve essere esaminato e interpretato congiuntamente agli altri atti accessori - compreso l’atto di quietanza - che realizzano concretamente e operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica attuale di una somma di denaro da parte del mutuante.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".