Contratto di investimento anche senza la firma dell’intermediario

Pubblicato il 17 gennaio 2018

Il contratto-quadro relativo alla prestazione dei servizi di investimento esige la sottoscrizione da parte dell’investitore ma non anche quella dell’intermediario.

Il requisito della forma scritta per questo tipo di contratti, sancito ex articolo 23 del Decreto legislativo n. 58/1998, deve ritenersi rispettato ove l'atto sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente. In tale contesto, è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore mentre non è necessaria la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

E’ questo il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite civili della Cassazione nel testo della sentenza n. 898 depositata il 16 gennaio 2018.

Nella specie, è stato accolto il ricorso promosso da una banca contro la decisione con cui, in sede di merito, un contratto di investimento era stato dichiarato nullo in quanto, anche se contenente la firma del cliente investitore, era però privo della sottoscrizione del funzionario delegato dell’istituto di credito.

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