In una pronuncia depositata in Cancelleria il 19 luglio 2018, i giudici di legittimità hanno stabilito che il professionista che ha stipulato un contratto di consulenza con un'azienda debba rispondere degli errori commessi da un collaboratore dello studio, anche quando quegli abbia demandato a questi attività specifiche.
Nella sentenza 19148/2018, leggiamo che delle funzioni di consulente del lavoro, pur se delegate, è infatti tenuto a rispondere il professionista nei confronti del cliente, stante che il rapporto tra il collaboratore e il consulente ha una rilevanza meramente interna, come dimostra la circostanza che il rapporto economico è regolato in via esclusiva tra questi ultimi due soggetti.
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