Contratto di assicurazione a garanzia del mutuo, occhio alle clausole abusive

Pubblicato il 24 aprile 2015 Con sentenza del 23 aprile 2015 resa con riferimento alla causa C-96/14, la Corte di giustizia Ue si è pronunciata relativamente ad una domanda di pronuncia pregiudiziale che verteva sull'interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva n. 93/13/CE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Il caso specificamente esaminato riguardava una clausola contrattuale stipulata in un contratto di assicurazione e che includeva la definizione di inabilità totale al lavoro ai fini della presa a carico, da parte della società mutuante, delle rate del mutuo immobiliare sottoscritto dal mutuatario.

Clausola chiara e comprensibile

In presenza di una clausola contrattuale come quella in esame – hanno spiegato i giudici europei - spetta al giudice del rinvio stabilire se, considerato l'insieme degli elementi di fatto pertinenti, tra cui la pubblicità e l'informazione fornite dall'assicuratore nell'ambito della negoziazione del contratto nonché, più in generale, dell'insieme contrattuale, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, possa non solo conoscere l'esistenza della differenza tra la nozione di inabilità totale al lavoro e quella di inabilità permanente parziale, ai sensi del diritto previdenziale nazionale, ma anche valutare le conseguenze economiche, per esso potenzialmente significative, della limitazione della garanzia contenuta nella polizza.

Nelle conclusioni della decisione viene, inoltre, specificamente affermato che il citato articolo 4 della Direttiva, deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale che, come nella specie, sia intesa a garantire la presa a carico delle rate dovute al mutuante in caso di inabilità totale al lavoro del mutuatario, rientra nell'ambito dell'eccezione contenuta in questa disposizione solo nei limiti in cui il giudice del rinvio constati che:

- tenuto conto della natura, dell'economia generale e delle stipulazioni dell'insieme contrattuale, tale clausola fissi un elemento essenziale del suddetto insieme che, in quanto tale, caratterizzi quest'ultimo;

- detta clausola sia redatta in modo chiaro e comprensibile, ed ossia che essa non sia solo intellegibile per il consumatore sul piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale la clausola si riferisce.
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