Contratto d’appalto nullo. Indennizzo con Iva

Pubblicato il 23 agosto 2018

A fronte della nullità del contratto di appalto, l’indennizzo dovuto dall'appaltatore all'appaltante deve comprendere l’Iva, in quanto anche questa rientra nella diminuzione patrimoniale subita.

Lo ha affermato la Corte di cassazione nella sentenza n. 20884 del 22 agosto 2018, in cui si è affrontato il caso di una lite relativa ad un appalto per la costruzione di un’abitazione risultata poi abusiva.

La controversia, sostiene la cassazione, verte sulla natura giuridica dell’istituto dell’arricchimento senza causa. Questo si ha quando si verificano spostamenti patrimoniali non sorretti da giusta causa e se ciò accade, è dovuta la ripetizione di quanto corrisposto o il pagamento di un indennizzo pari alla relativa diminuzione patrimoniale.

Sulla questione se l’Iva debba essere applicata sugli importi dovuti a titolo di arricchimento ingiustificato, i magistrati non hanno dubbi: rifacendosi ad una sentenza del 1997, n. 12493, si afferma che è dovuta l’Iva sugli importi dovuti a titolo di arricchimento senza causa poichè la diminuzione patrimoniale subita dall’appaltatore comprende anche tale quota e non rileva il fatto che vi sia stato o meno l’accertamento da parte della Guardia di Finanza.

Infatti, si tratta di onere al quale l’appaltatore è tenuto per legge e non ha importanza per i committenti la circostanza che esso abbia o meno corrisposto l'Iva.

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