Contratto a termine, somministrazione ed apprendistato: le istruzioni ministeriali

Pubblicato il 31 luglio 2014 Con circolare n. 18 del 30 luglio 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le tanto attese istruzioni relative alle modifiche recentemente intervenute sul contratto a termine, sulla somministrazione a termine e sull’apprendistato, come modificati dal D.L. n. 34/2014, convertito dalla Legge n. 78/2014.

Il contratto a termine

Per quanto concerne il contratto a tempo determinato, viene confermata l’opportunità, ai soli fini della trasparenza, di far risultare nel contratto di lavoro la ragione che ha portato alla stipula del contratto, qualora la ragione giustificatrice continui, anche nel nuovo quadro normativo, a sortire alcuni effetti.

Di fondamentale importanza sono le istruzioni sul limite legale del 20% in forza del quale, in assenza di una diversa disciplina contrattuale applicata, il datore di lavoro deve verificare quanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato siano vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto o, per le attività iniziate durante l'anno, alla data di assunzione del primo lavoratore a termine.

Da tale verifica vanno esclusi i rapporti di natura autonoma o di lavoro accessorio, i lavoratori parasubordinati e gli associati in partecipazione.

Tra i lavoratori stabili non vanno conteggiati i lavoratori a chiamata a tempo indeterminato privi di indennità di disponibilità.

Vanno, invece, conteggiati i lavoratori part-time, i dirigenti a tempo indeterminato e gli apprendisti, eccetto gli apprendisti assunti a tempo determinato.

Qualora la percentuale del 20% dia luogo ad un numero decimale, il datore di lavoro potrà effettuare un arrotondamento all'unita superiore, nel caso in cui il decimale sia uguale o superiore a 0,5.

La circolare chiarisce, inoltre, che il numero complessivo dei contratti a tempo determinalo stipulati da ciascun datore di lavoro non costituisce un limite ''fisso’’ annuale ma rappresenta una proporzione tra lavoratori “stabili” e “a termine”.

Così interpretando la norma, allo scadere di un contratto a termine sarà possibile stipularne un altro, sempreché si rispetti la percentuale massima di lavoratori a tempo determinato pari al 20%.

Seguono ulteriori chiarimenti in merito a :

- limite contrattuale;

- limite per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti;

- gli Istituti pubblici e gli enti privati di ricerca;

- l’apparato sanzionatorio;

- la disciplina delle proroghe e dei rinnovi;

- il diritto di precedenza.

Gli altri argomenti

La circolare n. 18/2014 si conclude con alcune specifiche relative alla somministrazione a tempo determinato e il contratto di apprendistato.
In particolare, per l'apprendistato il Ministero si sofferma sul Piano Formativo Individuale, sulle clausole di stabilizzazione, sull'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e sulla disciplina transitoria.
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