Per il requisito di specificazione del contratto a termine legittimo è essenziale sia la precisa e puntuale indicazione delle ragioni determinative dell'assunzione a termine, ma anche la diretta utilizzazione del lavoratore nell'ambito e nelle attività indicate ai fini dell'assunzione. Questo per i fatti risalenti alla vigenza del Dlgs 6 settembre 2001 n. 368, superata dalla riforma del Decreto Poletti (Dl 34/2014).
Dunque, conta ai fini della legittimità dell'apposizione del termine anche l’effettiva utilizzazione del lavoratore nell’ambito delle attività ricomprese nelle esigenze aziendali (causale).
La sentenza sarà utile per i contenziosi che sorgeranno dopo il nuovo contratto a termine.
Questa la conclusione della Cassazione - sentenza n. 22188 del 12 settembre 2018 – che ricorda: in tema di assunzioni a termine, il datore di lavoro ha l'onere di specificare in apposito scritto, in modo circostanziale e puntuale, le ragioni oggettive, ossia le esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano l'apposizione del termine finale. Compete al giudice di merito accertare la sussistenza di dette ragioni.
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