Contratti nulli per mancata allegazione dell’Ape? Sanatoria possibile con la sanzione pecuniaria

Pubblicato il 14 gennaio 2014 Dopo la pubblicazione del Dl “Destinazione Italia” – decreto legge n. 145 del 23 dicembre pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 300 dello stesso giorno - il Consiglio Nazionale del Notariato ha emanato una circolare illustrativa delle novità apportate dal recente provvedimento in materia di certificazione energetica.

Il decreto Destinazione Italia è infatti nuovamente intervenuto sulla disciplina in tema di certificazione energetica, modificando le regole sull’obbligo di dotazione e sull’obbligo di allegazione dell’Ape, previste solo pochi mesi prima dal Dl n. 63/2013.

Novità fondamentale del nuovo provvedimento è quella che consiste nell’eliminazione della sanzione della nullità per i casi di violazione dell’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica, con l’introduzione di una sanatoria per i contratti stipulati nel periodo intercorrente tra il 4 agosto 2013 e il 24 dicembre 2013, che erano stati dichiarati nulli.

Dunque, è previsto ora un condono per chi non ha allegato l’Ape al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito oppure ai nuovi contratti di locazione, come invece disposto dal comma 3 bis dell’articolo 6 del Dlgs n. 192/2005 che appunto conteneva la dicitura “pena la nullità degli stessi contratti”.

La sanatoria può essere richiesta da una della parti del contratto o da un loro avente causa.

La sanatoria prevede la sostituzione della nullità del contratto con il pagamento di una sanzione, introdotta come sanzione per la mancata allegazione dell’Ape.

Si può richiedere la sanatoria solo se non c’è stata la dichiarazione di nullità del contratto con sentenza passata in giudicato.

Il Consiglio notarile evidenza come nel “Destinazione Italia” non siano state precisate le modalità con cui procedere alla sanatoria e si sottolinea come grazie al pagamento della sanzione si potrà evitare il rischio di nullità. Inoltre, secondo i notai, nei successivi atti di trasferimento sarà necessario dare atto dell’avvenuta sanatoria della nullità relativa al titolo di provenienza, riportando nell’atto stesso gli estremi del pagamento della sanzione pecuniaria.
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