La riduzione contributiva per i contratti di solidarietà è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, previa istanza dell’impresa e con decreto del Ministero del Lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi nel quinquennio mobile.
Per l’anno 2017, l’istanza va trasmessa a mezzo PEC, firmata digitalmente e prodotta in bollo, alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del lavoro, utilizzando la modulistica e con le modalità operative indicate nell’apposita sezione del sito internet www.lavoro.gov.it, dal 30 novembre e fino al 10 dicembre, dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016.
A partire dall’anno 2018, l’istanza dovrà essere presentata dal 30 novembre di ogni anno e fino al 10 dicembre dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Si rammenta che unitamente all’istanza l’impresa deve produrre anche l’elenco nominativo dei lavoratori, contenente per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20%.
Il Decreto Interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017 ricorda, inoltre, che le istanze saranno istruite in base all’ordine cronologico di presentazione risultante dall’inoltro.
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