Contratti di solidarietà espansiva

Pubblicato il 03 novembre 2016

Il correttivo al Jobs Act (D.Lgs. n. 185/2016) ha previsto la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà difensivi in contratti di solidarietà espansivi per potenziare gli organici ed inserire nelle aziende competenze più aggiornate. Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 31 del 21 ottobre 2016, ha fornito le proprie istruzioni a cui sono seguiti chiarimenti da parte della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con circolare n. 13 del 27 ottobre 2016.

 

L’articolo 2, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 185/2016, ha introdotto nell’articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015, il comma 3-bis, che è finalizzato a favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove e più aggiornate competenze nel mondo del lavoro.

Grazie alla nuova norma, i contratti di solidarietà difensivi possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansivi a determinate condizioni.

Requisiti

Come sottolineato dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 31 del 21 ottobre 2016, i contratti di solidarietà difensiva possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva purché:

oppure

Modalità di trasformazione

La trasformazione deve avvenire con la stipula di un contratto collettivo aziendale che deve prevedere una riduzione stabile dell’orario con riduzione della retribuzione e contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.

ATTENZIONE

Non può essere prevista una riduzione complessiva dell’orario di lavoro superiore a quella già concordata nel contratto di solidarietà originario.

 

Ai lavoratori cui sia stato ridotto l’orario di lavoro spetta:

ATTENZIONE

L’integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali ma è soggetta a tassazione fiscale. Inoltre ai lavoratori viene accreditata la contribuzione figurativa.

 

Contributo o agevolazione

Per ogni lavoratore assunto e per ogni mensilità di retribuzione il datore di lavoro ha diritto ad un contributo:

Per i lavoratori assunti, di età compresa tra i 15 e i 29 anni, è previsto, in sostituzione del contributo un’agevolazione che consiste nell’applicazione della contribuzione a carico del datore di lavoro, pari a quella prevista per gli apprendisti, per i primi 3 anni e comunque non oltre il 29° anno di età del lavoratore assunto, mentre la contribuzione a carico del lavoratore resta quella prevista per la generalità dei lavoratori

ATTENZIONE

Il contributo o le agevolazioni previste trovano applicazione per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e la sua data di scadenza.

 

TFR

La circolare ministeriale n. 31/2016 sottolinea che le quote di accantonamento del TFR, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro per la stipula di contratto di solidarietà espansiva, sono a carico della gestione di afferenza.

Fanno eccezione le quote di TFR relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

 

Contributo addizionale

Il D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale, in misura pari a:

  1. 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in quinquennio mobile;
  2. 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  3. 15% oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

Come sottolineato dalla circolare n. 13 del 27 ottobre 2016 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, al fine di incentivare i datori di lavoro all’utilizzo dell’istituto, la disposizione prevede la riduzione al 50% della suddetta contribuzione addizionale, nel periodo ricompreso tra la data di trasformazione del contratto e la sua data di scadenza.

In merito, la Fondazione Studi nella sua circolare ha ritenuto che dopo un anno di solidarietà difensiva sia possibile l’utilizzo della solidarietà espansiva per almeno due anni se, nel corso del quinquennio mobile, non sia stato fatto ricorso ad altre forme di integrazione salariale.

Durata massima

Il periodo di contrazione dell’orario con utilizzo del contratto di solidarietà espansivo computa anche ai fini della durata massima complessiva per l’intervento delle integrazioni salariali.

Procedimento

Posto che la trasformazione del contratto, da contratto di solidarietà difensiva in contratto di solidarietà espansiva, avviene con contratto collettivo aziendale, la citata circolare ministeriale evidenzia la necessità che nell’ambito del contratto collettivo di trasformazione sia previsto che per le ore di riduzione dell’orario di lavoro e per l’intero periodo, il datore di lavoro integrerà, in favore del lavoratore, il trattamento di integrazione salariale almeno sino alla misura della integrazione originaria.

Inoltre, dovrà essere anche indicata in modo espresso la durata dello stesso.

L’impresa dovrà inoltrare telematicamente, all’interno della pratica di “CIGSonline” già acquisita dalla Divisione IV della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., una comunicazione di trasformazione del contratto di solidarietà difensiva in solidarietà espansiva,  utilizzando i moduli allegati alla circolare n. 31/2016.

Alla comunicazione va allegato il contratto collettivo di trasformazione sottoscritto e l’elenco nominativo dei lavoratori interessati alle riduzioni di orario.

ATTENZIONE

La comunicazione va inviata anche alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio ed all’INPS.

 

 

Quadro delle norme

D.Lgs. n. 148/2015

D.Lgs. n. 185/2016

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 31 del 21 ottobre 2016 

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, circolare n. 13 del 27 ottobre 2016

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