Precisazioni in merito al tetto massimo della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro in caso di contratti di solidarietà sono state fornite dal Ministero del lavoro con lettera circolare n. 3558 dell’8 febbraio 2010. Il ricorso a tale tipologia di ammortizzatore sociale, che si sostanzia in una riduzione concordata tra azienda e lavoratore dell’orario di lavoro, avviene per evitare la riduzione del personale.
Già con Decreto del Ministero del lavoro del 10 luglio 2009, con l’intento di semplificare le modalità di accesso al beneficio, era stato introdotto un indice di calcolo di riduzione oraria più agevole stabilendo che la riduzione oraria concordata non dovesse superare il 60% dell’orario di lavoro, su base settimanale, contrattuale dei lavoratori toccati dai contratti di solidarietà.
Con la lettera circolare dell’8 febbraio 2010 viene chiarito che tale limite massimo alla percentuale di riduzione va riferito alle media di riduzione dell’orario di lavoro dei lavoratori coinvolti nei contratti di solidarietà; il che può comportare che per alcuni la riduzione superi il 60% mentre per altri sia di molto inferiore, purchè sia rispettato il 60% di riduzione con riferimento a tutti i lavoratori implicati.
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