Contratti di solidarietà: per i contributi valgono trasferimento d’azienda e successione di appalti
Pubblicato il 06 maggio 2014
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti presentata da una società, fornisce precisazioni sul
contributo ai lavoratori in caso di contratto di solidarietà, ex art. 5, commi 5 e 8, Legge n.
236/1993.
Il contributo è riconosciuto al lavoratore che abbia un’
anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno novanta giorni dalla data della richiesta dell’ammortizzatore sociale.
Tuttavia, chiarisce il Ministero con nota prot.
14662 del 17 aprile 2014, l’anzianità aziendale può essere valutata:
- in caso di
trasferimento d’azienda di cui all’art. 2112 c.c., cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle due imprese;
- in caso di
successione di appalti, conformemente a quanto previsto dall’INPS con circolare n.
30 del 2.3.2012, cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici, qualora i lavoratori, continuando a prestare la stessa attività per il medesimo appaltante, transitino da un’impresa all’altra.
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