Contratti di solidarietà. Le correzioni sotto la lente dei CdL
Pubblicato il 23 aprile 2014
La Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con
circolare n. 9 del 22 aprile 2014 ha analizzato le modifiche apportate ai contratti di solidarietà dal D.L. n.
34/2014.
A tal proposito, si ricorda che l’art. 6, comma 4, del D.L.
1 ottobre 1996 n. 510, convertito nella L.
28 novembre 1996, n. 608, prevede, a favore delle imprese che avviano
contratti di solidarietà, una misura agevolativa, nei limiti delle disponibilità del Fondo per l’occupazione e per un periodo non superiore a due anni, consistente nella
riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario di lavoro.
Poiché la fruizione dell’agevolazione contributiva è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie nell’ambito del fondo per l’occupazione, l’ultimo sblocco di fondi che ha consentito l’utilizzo dell’agevolazione risale ai contratti di solidarietà stipulati entro il 31 dicembre 2005.
La
prima novità a seguito del D.L. n. 34/2014, consiste nella rimessione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Finanze, della individuazione dei criteri al fine di determinare i datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva di cui al citato comma 4, del D. L. n. 510/1996 entro i limiti delle risorse disponibili, il che vuol dire che gli sgravi contributivi in questione saranno consentiti solo
nei limiti della disponibilità economica del Fondo per l’occupazione.
La
seconda novità è rappresentata dal fatto che il predetto Fondo sarà
rifinanziato, a decorrere
dal 2014, con uno stanziamento di 15 milioni di euro che dovrebbe pertanto fornire un maggiore impulso agli effetti agevolativi della disposizione.
La circolare della Fondazione Studi si conclude con le indicazioni procedurali che dovranno seguire i datori di lavoro interessati.