Il MiSE, con la circolare n. 3707/C del 2018, chiarisce quale è l’esatta forma giuridica che i professionisti possono adottare per partecipare ad una rete d’impresa, chiarendo alcuni aspetti ancora dubbi della Legge n. 81/2017, in materia di “Jobs act per lavoro autonomo”.
L’analisi ministeriale parte dall’individuare gli aspetti caratterizzanti del contratto di rete, che si differenzia da altre forme di cooperazione interaziendale come, per esempio, le associazioni temporanee d’impresa ed i consorzi.
Il contratto di rete, da un punto di vista giuridico, risulta essere un contratto tra più soggetti, che sottoscrivendo questo particolare accordo non creano un soggetto giuridico nuovo né una nuova e distinta attività d'impresa rispetto a quella dei soggetti aderenti al contratto.
Pertanto, i soggetti contraenti rimangono entità distinte ed indipendenti, coordinate fra loro esclusivamente per il raggiungimento dello scopo comune prefissato nel contratto di rete.
Nella circolare ministeriale vengono chiariti gli aspetti della costituzione di contratti di rete in cui partecipano professionisti, soprattutto con riguardo alla loro pubblicità al Registro delle imprese.
In proposito, si ricorda che nel contratto di rete “ordinario”, ossia privo della soggettività giuridica, la pubblicità è assolta tramite iscrizione a margine di ciascuna posizione nel Registro delle imprese di ogni imprenditore del contratto di rete.
Se al contratto partecipa un soggetto che svolge attività professionale, risulta impossibile iscrivere il contratto di rete, sulla posizione di un professionista non iscritto al Registro delle imprese.
I tecnici del Ministero, così, arrivano a formulare le seguenti conclusioni:
ai fini pubblicitari del Registro delle imprese, è possibile la sola creazione di contratti di rete misti, nel caso di partecipazione di soggetti esercenti attività professionale;
i professionisti possono creare solo contratti di rete misti (imprenditoriali - professionali) e non contratti di rete ordinaria;
il contratto di rete misto prevedendo l’iscrizione autonoma della rete al Registro delle imprese, e non sulla posizione dei singoli “retisti”, consente la possibilità di costituire e dare pubblicità alle reti miste;
gli obbighi pubblicitari, pertanto, escludono i professionisti dai contratti di rete ordinari;
la costituzione di reti miste (imprenditori e professionisti combinati tra loro) consente la partecipazione ai bandi e all'assegnazione di incarichi e appalti privati;
la legge n. 81/2017 prevede che possono partecipare ai bandi e all’assegnazione di incarichi e appalti anche i professionisti, indipendentemente dalla forma giuridica, costituendo reti con altri colleghi, o con imprese, sotto forma di reti miste, consorzi stabili professionali, oppure associazioni temporanee professionali;
il contratto di rete consente a più soggetti (non solo imprenditori, ma anche lavoratori autonomi e professionisti), di unirsi per accrescere la propria capacità innovativa e competitività, sulla base di un programma comune di rete che può prevedere lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica o l'esercizio di una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.
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