Contratti di credito e obblighi precontrattuali d'informazione
Pubblicato il 19 dicembre 2014
La prova dell'inadempimento non può gravare sul consumatore
Una
normativa nazionale secondo la quale l'
onere della prova della mancata esecuzione degli
obblighi precontrattuali prescritti agli articoli 5 e 8 della direttiva 2008/48 grava sul consumatore è
contraria alle disposizioni della
direttiva 2008/48/CE medesima relativa ai
contratti di credito ai consumatori.
Inoltre, le
disposizioni comunitarie ostano a che, in ragione di una
clausola tipo, il giudice debba ritenere che il consumatore abbia riconosciuto la piena e corretta esecuzione degli obblighi precontrattuali incombenti al creditore, e tale clausola comporti quindi un'
inversione dell'onere della prova dell'esecuzione di detti obblighi tale da compromettere l'effettività dei diritti riconosciuti dalla citata direttiva.
E' quanto sancito dai giudici della Corte di giustizia nel testo della
sentenza del 18 dicembre 2014, pronunciata relativamente alla causa C-449/13.
Nel testo della medesima decisione è stato altresì precisato come l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che non osta “
a che la valutazione della solvibilità del consumatore sia effettuata sulla base delle sole informazioni fornite da quest'ultimo, purché tali informazioni siano adeguate e le mere dichiarazioni del consumatore siano corredate da documenti giustificativi”.
Lo stesso articolo, inoltre,
non impone al creditore di procedere a
controlli sistematici delle informazioni fornite dal consumatore.
Per quel che concerne, infine, l'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva, il medesimo – si legge nelle conclusioni della sentenza - deve essere inteso nel senso che, “
benché non osti a che il creditore fornisca chiarimenti adeguati al consumatore prima di aver valutato la sua situazione finanziaria e le sue esigenze, può però verificarsi che la valutazione della solvibilità del consumatore richieda un adattamento dei chiarimenti adeguati forniti, i quali devono essere comunicati al consumatore in tempo utile, preliminarmente alla firma del contratto di credito, senza tuttavia dover dar luogo alla redazione di un documento specifico”.