La sentenza 822, del 23 marzo 2006 (Tribunale di Milano), si spinge oltre l’affermazione che senza progetto non può esistere la collaborazione, intendendo per mancata individuazione del progetto sì la sua assenza formale, ma anche quella sostanziale, laddove l’attività effettivamente svolta dal lavoratore non corrisponde a quanto descritto dal contratto. In assenza di un valido specifico progetto, che dev’essere effettivo, non altrimenti una copertura di forma, la norma assiste il lavoratore facendo spettare al datore la prova che il rapporto non fosse conducibile all’articolo 2049 del Codice civile.
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