Contratti a termine, il “soggiorno” non fa la scadenza

Pubblicato il 12 gennaio 2009

La Cassazione, sezione Lavoro, con sentenza n. 29920 del 22 dicembre scorso, sostiene che le norme dettate per l’impiego di lavoratori stranieri extracomunitari dal Testo unico sull’immigrazione (dlgs 286/98) non contengono deroghe alla disciplina stabilita dalla legge 230 del 1962 in tema di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato; la durata del rapporto di lavoro non può dipendere dalla validità del permesso di soggiorno e il datore che interrompe, quando la sua autorizzazione a restare in Italia scade, il contratto con il cittadino extracomunitario – per il quale, grazie al principio di parità di trattamento con i lavoratori italiani, valgono le medesime regole – sostenendo ai giudici che il vincolo è cessato per mutuo consenso o per giustificato motivo, dà vita ad un comportamento illegittimo.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Acconto IVA 2024: guida completa alla scadenza del 27 dicembre

24/12/2024

Possessori strutture ricettive all'aperto: aggiornamento catastale 2025

24/12/2024

Artigiani: come applicare la riduzione dei premi INAL per il 2024

24/12/2024

Prodotti difettosi: anche il fornitore può esserne responsabile

24/12/2024

Sicurezza sul lavoro: dall'INAIL il rating per misurare le prestazioni aziendali

24/12/2024

Turismo: al via il bando da 8 mln per formazione e innovazione

24/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy