Contratti a termine esclusi dal contributo addizionale

Pubblicato il 05 agosto 2020

L'INPS, con la circolare 4 agosto 2020, n. 91, illustra le fattispecie contrattuali di lavoro a termine escluse dall’obbligo di versamento del contributo addizionale di finanziamento NASPI, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 12, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’art. 2, commi 28 e 29, Legge 28 giugno 2012, n. 92.

Fattispecie escluse dal contributo addizionale

I commi 28 e 29, dell’art. 2, Legge 28 giugno 2012, n. 92, stabiliscono che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Tale contributo addizionale non si applica:

Altresì, come specificato al punto 1.2) della predetta circolare amministrativa, l'esonero riguarda anche i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento di attività stagionali individuate dal contratti collettivi nazionali, anche successivamente al 31 dicembre 2011, qualora detti rinnovi contrattuali, contengano, tempo per tempo e senza soluzione di continuità, espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai contratti collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011.

Fattispecie soggette al contributo addizionale ma escluse dall’applicazione dell’incremento

Le assunzioni dei lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all'innovazione, stipulati da:

sono soggette al contributo di finanziamento NASpI, compreso il contributo addizionale dovuto per i lavoratori a tempo determinato, ma escluse dall’applicazione dell’aumento del contributo addizionale relativo ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, secondo quanto disposto dall’ art. 1, comma 3, Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87.

Istruzioni comuni per i periodi di paga precedenti

Le aziende che hanno pagato sia il contributo addizionale NASpI sia gli incrementi, per i periodi da gennaio ad agosto 2020, potranno recuperare tale contribuzione valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> <CausaleACredito> il codice causale “L810”, avente il significato di “Recupero contributo addizionale art.2, co. 30 L.92/2012”. Si rammenta che la valorizzazione del predetto codice può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di settembre, ottobre e novembre 2020. Si richiede, inoltre, ai fini dell’applicazione dei controlli di congruità, la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

Il recupero delle contribuzioni versate non è dovuto qualora l’azienda vi abbia già provveduto ai sensi dell’articolo 2, comma 30, Legge 28 giugno 2012, n. 92

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy