L'INPS, con la circolare 4 agosto 2020, n. 91, illustra le fattispecie contrattuali di lavoro a termine escluse dall’obbligo di versamento del contributo addizionale di finanziamento NASPI, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 12, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’art. 2, commi 28 e 29, Legge 28 giugno 2012, n. 92.
I commi 28 e 29, dell’art. 2, Legge 28 giugno 2012, n. 92, stabiliscono che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Tale contributo addizionale non si applica:
Altresì, come specificato al punto 1.2) della predetta circolare amministrativa, l'esonero riguarda anche i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento di attività stagionali individuate dal contratti collettivi nazionali, anche successivamente al 31 dicembre 2011, qualora detti rinnovi contrattuali, contengano, tempo per tempo e senza soluzione di continuità, espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai contratti collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011.
Le assunzioni dei lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all'innovazione, stipulati da:
sono soggette al contributo di finanziamento NASpI, compreso il contributo addizionale dovuto per i lavoratori a tempo determinato, ma escluse dall’applicazione dell’aumento del contributo addizionale relativo ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, secondo quanto disposto dall’ art. 1, comma 3, Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87.
Le aziende che hanno pagato sia il contributo addizionale NASpI sia gli incrementi, per i periodi da gennaio ad agosto 2020, potranno recuperare tale contribuzione valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> <CausaleACredito> il codice causale “L810”, avente il significato di “Recupero contributo addizionale art.2, co. 30 L.92/2012”. Si rammenta che la valorizzazione del predetto codice può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di settembre, ottobre e novembre 2020. Si richiede, inoltre, ai fini dell’applicazione dei controlli di congruità, la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
Il recupero delle contribuzioni versate non è dovuto qualora l’azienda vi abbia già provveduto ai sensi dell’articolo 2, comma 30, Legge 28 giugno 2012, n. 92
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