Il Tribunale di Milano, con la sentenza dell’11 maggio 2006, ribadendo il concetto che i contratti a termine sono l’eccezione tra i contratti di lavoro che come regola sono a tempo indeterminato, chiarisce che il datore di lavoro deve specificare da subito e con la massima precisione le ragioni per le quali ha apposto il termine al contratto, non è concesso, infatti, di giustificarla a posteriori (durante o dopo il rapporto di lavoro). Inoltre, nel caso si trattasse di assunzione a termine per la sostituzione di un lavoratore assente il datore è tenuto a specificare nel contratto anche l’unità produttiva alla quale è destinato il neo assunto (Dlgs 368/2001). La sentenza muove dal caso di un lavoratore assunto con contratto a termine nel quale era scritto che le ragioni del termine dell’assunzione di carattere sostitutivo erano “correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale” nell’ambito, non meglio precisato, della Regione Lombardia. Nonostante l’offerta, a posteriori, della società datrice di lavoro chiamata in giudizio di una specificazione dell’unità produttiva ove necessitava la sostituzione, il Tribunale di Milano dichiarava nullo il termine del contratto con la conseguenza del ripristino del rapporto di lavoro convertito sin dal suo inizio in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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