Contratti a termine, apprendistato, Durc e contratti di solidarietà. Pubblicato il DL
Pubblicato il 21 marzo 2014
Su "
Gazzetta Ufficiale", Serie Generale n. 66 del 20 marzo 2014, è pubblicato il
Decreto Legge n. 34 del 20 marzo 2014, recante “
Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”.
Sono dunque pienamente
in vigore (
21 marzo 2014), le nuove norme annunciate dal Governo.
Contratto a termine
Diventa
sempre acausale ed infatti è sempre consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 36 mesi comprensiva di proroghe, concluso fra datore o utilizzatore e lavoratore, sia nella forma del contratto a termine sia nell’ambito di un contratto di somministrazione a termine.
Il
numero di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore
non può eccedere il limite del 20% dell'organico complessivo e il detto limite non si applica per le aziende fino a 5 dipendenti.
Sono, inoltre,
ammesse 8 proroghe a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.
Anche la
somministrazione a termine diventa sempre
acausale e l’individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai CCNL stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
Apprendistato
Non è più richiesta la forma scritta del PFI e sono abrogate le norme relative alla c.d. "stabilizzazione" e, inoltre, fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, per il contratto di apprendistato professionalizzante, al lavoratore è riconosciuta una
retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.
Sempre per l’apprendistato professionalizzante diventa
facoltativa la formazione pubblica.
Durc
Prende il via la c.d. "
smaterializzazione"
del Durc, che sarà possibile verificare telematicamente ed in tempo reale; l’esito dell’interrogazione varrà 120 giorni, eccetto che per i casi che saranno individuati con decreto interministeriale.
Contratti di solidarietà
E’ prevista l’emanazione di un
decreto interministeriale, che stabilirà i criteri per l’individuazione dei datori di lavoro che, stipulando contratti di solidarietà,potranno beneficiare della riduzione contributiva di cui all’art. 6, c.4, D.L. n. 510/1996, nel limite annualmente stabilito.