Contraddittorio legato al ricevimento

Pubblicato il 05 agosto 2008
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12185/2008, modifica l’orientamento espresso con la precedente pronuncia n. 20262/04, circa i tempi necessari per l’instaurazione del contraddittorio. La Corte cambia idea sui termini per la costituzione del ricorrente nel processo tributario. Il nuovo principio sancisce che i 30 giorni di tempo per il deposito del ricorso in Commissione tributaria decorrono dalla data di ricevimento da parte del destinatario e non da quella della notifica da parte del ricorrente o dell’appellante. Precedentemente si faceva decorrere il suddetto termine dalla data di spedizione. I giudici di legittimità hanno ora ritenuto che la vecchia interpretazione non fosse in linea con altri principi enunciati dalla Corte, secondo cui la notificazione nel sistema processuale, “comunque effettuata, si perfeziona sempre nel momento in cui l’atto da notificare è ricevuto”, dato che il destinatario deve avere degli atti sempre una conoscenza effettiva e non convenzionale. La tesi, inoltre, non contrasta con il fatto che i ricorsi si intendono proposti alla spedizione, e che il ricorrente è sempre tenuto a fornire la prova del perfezionamento della notifica per verificare l’instaurazione del contraddittorio.
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