Contraddittorio da integrare con notaio

Pubblicato il 21 novembre 2016

Deve essere disposta, in secondo grado, l’integrazione del contraddittorio per la parte – nel caso in esame un notaio - che abbia partecipato al giudizio di prime cure.

E’ quanto statuito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 30533 del 12 ottobre 2016, riferita ad una lite concernente l'impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale l'amministrazione finanziaria aveva notificato, al notaio rogante, una richiesta di pagamento delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale al posto di quanto già corrisposto nella misura fissa.

Questo con riferimento alla registrazione di un atto con il quale una Spa aveva rinunciato, a titolo gratuito, al diritto all'usufrutto ad essa spettante su un fabbricato nei confronti dei nudi proprietari.

Il notaio rogante e la società contribuente si erano opposti all’avviso con unico ricorso ed avevano ottenuto ragione dinanzi al giudice di prime cure.

Successivamente, però, il Fisco aveva promosso appello a detta statuizione notificandolo alla sola società contribuente.

Imposte di registro Notaio obbligato in solido

Nel decidere sulla necessità dell’integrazione del contraddittorio, la Suprema corte ha precisato che quella in oggetto non fosse un’ipotesi di cause scindibili perché "in tema d'imposta di registro, ipotecaria e catastale, il notaio rogante, operando quale mero responsabile d'imposta estraneo al rapporto tributario ed obbligato in solido con i contraenti, quale fideiussore ex lege, al solo fine di facilitare l'adempimento in virtù di una relazione che non è paritetica, ma secondaria e dipendente".

Conseguentemente, la decisione impugnata è stata cassata, con rinvio alla CTR in diversa composizione perché, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del notaio, venga valutato il merito della controversia.

In detto contesto - si legge nelle conclusioni della Corte - dovrà essere tenuto conto del principio secondo il quale "la regola dl cui all'art. 1306 c.c., comma 2, secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla”.

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