n. 23 dell’Inail contiene un vademecum sui minimali applicabili per il 2006 al calcolo dei premi assicurativi. Il premio assicurativo è il prezzo che i datori di lavoro pagano all’Inail per assicurare i lavoratori contro il rischio degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. In linea di principio, il premio viene determinato sulle retribuzioni che sono erogate ai lavoratori. Alcune volte il premio viene calcolato su un valore soltanto teorico. In particolare il T.u. infortuni distingue: la retribuzione effettiva; la retribuzione convenzionale e la retribuzione di ragguaglio. Un esempio di retribuzione convenzionale è quello della categoria dei lavoratori addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, le cui retribuzioni di riferimento sono stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale. Per il calcolo del premio assicurativo, l’Inail distingue due ipotesi: lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto e lavoratori soci di cooperative di fatto. Per il 2006, appunto, l’Inail ha rivisto i minimali applicabili per il calcolo dei premi. In particolare, i limiti imponibili si rivalutano dell’1,7% rispetto allo scorso anno, in misura pari al tasso d’inflazione Istat. Per gli addetti alle lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, ciò significa che quest’anno dovranno versare i premi su un imponibile giornaliero e mensile rispettivamente pari a euro 40,62 ed euro 1.015,50 oppure, in misura ridotta e pari a euro 22,57 ed euro 564,25, qualora si tratti di occupati in società cooperative. Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, invece, è stabilito un premio mensile a persona, che non può risultare inferiore al limite minimo fissato, per l’anno euro 22,57. Il premio minimo mensile a persona dovuto per lo stesso periodo è pari a euro 27,00.
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