Conto deposito con clienti esteri, imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche

Pubblicato il 26 novembre 2019

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa l’applicazione dell'imposta di bollo alle comunicazioni da inviare alla clientela relativamente ai conti depositi per non residenti in Italia.

La precisazione giunge con la risposta ad interpello n. 496 del 25 novembre, con la quale viene riconfermato quanto già sostenuto in passato.

Il caso analizzato riguarda una banca italiana, soggetto gestore del rapporto di conto deposito, che offre i propri contratti di conti deposito in Germania, attraverso piattaforme informatiche gestite da società non residenti in Italia.

La forma tecnica mediante la quale si perfezionano i contratti di deposito è lo scambio di corrispondenza, dal momento che - come qualsiasi altro intermediario aderente alla piattaforma – la banca non incontra fisicamente il cliente tedesco. Essa si occupa, però, di inviare le comunicazioni di rendicontazione ai fini reddituali ai clienti che sottoscrivono il conto di deposito.

L’istante chiede di conoscere se per il contratto di conto deposito e per le comunicazioni da inviare alla clientela relativamente ai conti depositi intestati a clienti tedeschi sia tenuta all'applicazione dell'imposta di bollo.

Contratti di conto deposito con clienti esteri, il bollo è compreso nella sostitutiva

Nella risposta ad interpello n. 496/2019, l’Agenzia sostiene che la Banca istante, che gestisce il prodotto finanziario di conto deposito è tenuta a predisporre ed inviare le comunicazioni periodiche al cliente al fine di riepilogare - con cadenza periodica o almeno una volta l'anno - la posizione ed il valore del prodotto finanziario.

Tali comunicazioni sono soggette all’imposta di bollo.

Nello specifico, ai fini dell'imposta di bollo, il contratto di conto deposito sconta l'imposta nella misura di euro 16,00, per ogni contratto indipendentemente dal numero degli esemplari o delle copie. Tuttavia, l’imposta di bollo è sostitutiva dell’imposta ordinaria dovuta per gli atti e documenti formati, emessi e ricevuti nell'ambito dei rapporti di conto corrente, libretti di risparmio ovvero relativi a prodotti finanziari intrattenuti tra l'ente gestore e la propria clientela.

Pertanto – secondo l’Agenzia - “deve ritenersi che i contratti di conto deposito, stipulati con la clientela tedesca, non sono soggetti autonomamente all'imposta di bollo, poiché la stessa è ricompresa nell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-ter della tariffa, parte prima, allegata al DPR. n. 642 del 1972".

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