Il concordato preventivo disciplinato dall’art. 160 e seguenti del R.D. 267/42, è una procedura concorsuale a cui accede l’imprenditore commerciale non piccolo in stato di crisi per liquidare il patrimonio aziendale (concordato liquidatorio o con cessione dei beni) o per cercare di raggiungere nuovamente un equilibrio economico e finanziario (concordato con finalità di risanamento o con continuità aziendale).
Il concordato preventivo con continuità aziendale trova un primo riferimento legislativo nelle disposizioni dell’art.186-bis.L’elemento caratterizzante è la prosecuzione dell’attività che deve essere oggetto di una specifica previsione nel piano sulla cui base è formulata la proposta di concordato preventivo.
La continuazione dell’attività è idonea a qualificare il concordato in continuità quando questa sia garantita dal debitore, oppure quando la stessa è attuata tramite una cessione o il conferimento dell’azienda in “esercizio” in una o più società.
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