Con la risoluzione n. 65/E del 30 marzo 2007, le Entrate hanno precisato che il gruppo fiscale prosegue, senza necessità di interpello, anche nel caso in cui la beneficiaria dell’operazione di scissione sia costituita dalla società controllante. In altri termini, cioè, la scissione della consolidata non interrompe la tassazione di gruppo, a patto però che l’operazione non modifichi il requisito del controllo in capo a tutte le società consolidate. L’interpello è stato presentato all’agenzia delle Entrate dal legale rappresentante di una società facente parte di un gruppo, in regime di consolidato fiscale, composto da quattro società. Con l’istanza in oggetto, si chiedeva la corretta interpretazione della norma di cui all'articolo 124 del Tuir, nonché delle norme di cui agli articoli 5, 11, e 13 del D.M. 9 giugno 2004, in relazione ad un caso di scissione parziale non proporzionale di società inclusa nel consolidato nazionale. L’Agenzia, fornendo la sua interpretazione, sottolinea che la scissione totale o parziale di una consolidata, che non comporta una modifica della compagine sociale, non muta gli effetti derivanti dalla scelta fiscale per la tassazione di gruppo a condizione che permanga il requisito del controllo. Secondo l'Amministrazione, dunque, per effetto della intervenuta operazione straordinaria di scissione non si è avuta alcuna modifica della “compagine sociale”, intendendo con quest'ultima espressione far riferimento all'intera “area” di consolidamento fiscale. Perciò se da una parte è evidente la modifica della composizione della scissa per l’eventuale uscita di due soci persone fisiche dalla medesima, nulla si è modificato rispetto al controllo, dal momento che le società partecipanti al gruppo originario sono ancora tutte possedute per oltre il 50% dalla controllante. Ciò, di fatto, non fa venire meno i presupposti per la scelta della tassazione di gruppo fatta originariamente.
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